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Copertone sull'autostrada? Ente gestore risponde dei danni

(GdP di Santhià, 25 febbraio 2013, n. 16)

L’ente gestore dell’autostrada è responsabile dei danni occorsi a un veicolo a seguito della presenza di un copertone sulla sede stradale.

Con questo principio il Giudice di Pace di Santhià (VC), sentenza n. 16/2013, ha condannato la società che gestisce un tratto autostradale avendo quest’ultima omesso la prova del caso fortuito ovvero la prova del corretto assolvimento al dovere di custodia.

L’automobilista nel proprio ricorso precisava come la convenuta, in qualità di ente gestore, dovesse essere riconosciuta responsabile per avere violato l’obbligo di svolgere attività di vigilanza e di controllo, configurandosi tanto una responsabilità extra contrattuale ex art. 2051 c.c., quanto una responsabilità contrattuale.

La società convenuta replicava richiamando i principi relativi alla stringente prova spettante all’attore della responsabilità dell’autore dell’illecito, contestando l’applicazione dell’art. 2051 c.c., eccependo l’esistenza del caso fortuito idoneo ad elidere il presupposto per imputare alla medesima il fatto lesivo e contestando inoltre la responsabilità ex art. 2043 c.c. per insussistenza di insidia e/o trabocchetto, per tale intendendosi il pericolo non visibile e non prevedibile.

Il giudicante, dopo avere evidenziato come ad oggi sia ancora “dubbia” in giurisprudenza la questione se l’ente gestore risponda ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c. con gli inevitabili risvolti probatori, ha richiamato la Suprema Corte, la quale in una fattispecie simile a quella in esame ha recentemente affermato che “…la responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione. L’onere della prova sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione è a carico del custode” (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 783).

Nel caso in esame, secondo il magistrato onorario, la convenuta non ha dato prova della assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminare l’ostacolo a causa dell’immediatezza del sinistro rispetto al fatto che ha creato il danno, non essendovi infatti dubbio che il pneumatico si trovasse effettivamente sul luogo del sinistro ed essendo stato dimostrato che la sua presenza è stata per la prima volta segnalata almeno quindici minuti prima dell’evento. Era quindi onere della convenuta dimostrare di essere intervenuta ad eliminare l’oggetto tempestivamente e radicalmente in modo da mettere la strada in condizioni di sicurezza.

Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo l’attore provato che il fatto si è verificato sul tratto autostradale, che sulla sede stradale vi era un pneumatico di un mezzo pesante e che era stata omessa la prova del caso fortuito da parte della società convenuta (ovvero la prova del corretto assolvimento al dovere di custodia), non può che ritenersi provato il diritto di parte attrice al risarcimento del danno.

Il Giudice di Pace di Santhià, nel motivare la propria sentenza, ha fatto proprio – seppure non espressamente – quanto espresso dalla Corte di Cassazione civile con pronuncia numero n. 298/03, secondo cui in ambito autostradale (pagamento del pedaggio quale corrispettivo per l’utilizzo della strada) si è in presenza di un prezzo pubblico quale corrispettivo della prestazione della controparte, configurandosi quindi un contratto di scambio. Da ciò discende che l’onere della prova risulta gravare ex art. 1218 c.c. sulla società autostradale, che deve quindi dimostrare l’inadempimento essere determinato da causa ad essa non imputabile.

Anche le Sezioni Unite penali della medesima Corte, con sentenza n. 7738/97, hanno configurato il pedaggio autostradale quale controprestazione del servizio costituito dalla messa a disposizione dell'autostrada nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, escludendo invece che esso possa essere considerato alla stregua di tributo dovuto per l’uso di un pubblico servizio.

 

Giudice di Pace di Santhià
Sentenza 25 febbraio 2013, n. 16

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Santhia Dott.ssa Marianna Enrico ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa civile R.G. 11. 5/2012 promossa da:

XXXXXXXXXX, residente in XXXXX via XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv. XXXXXX del foro di Verbania, ed elettivamente domiciliato in Vercelli (VC), via AXXXXXXXXXX, presso lo studio dell’Avv. XXXXXXX come a retro dell’atto di citazione.

- Attore

Contro

XXXXXXXXX, in persona del presidente pro tempore XXXXXXXXXX, corrente in Torino (TO), XXXXXXXXXXX, ed elettivamente domiciliata in XXXXXXXX, presso lo studio dell’Avv. XXXXXXXXX, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata de1l’atto di citazione,

- Convenuta

In punto a: Risarcimento danni.

A decisione all’udienza del 18.09.2012

 

CONCLUSIONI

 

Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:

Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace, contrariis reiectis e previe tutte le maggiori e minori declaratorie, anche incidentali, del caso così giudicare:

ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale della XXXXXX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i danni materiali subiti dal Sig. XXXXXXX a causa del sinistro di cui in premessa e, per l’effetto,

CONDANNARE la convenuta al risarcimento, in favore dell’Attore, di tutti i danni da questi patiti, quantificati in somma pari ad euro 4.460,00 o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese, anche generali, diritti ed onorari di giudizio e condanna della convenuta altresì ex art. 96 c.p.c. per avere resistito in giudizio con mal fede/colpa grave”

Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
“Reiecta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che fossero ex adverso proposte.
Ribadita l’opposizione alle istanze istruttorie avversarie e revocata l’ordinanza ammissiva nella parte in cui ha disatteso l’opposizione, con conseguente espunzione, ovvero declaratoria di inutilizzabilità delle prove prodotte da parte avversaria ed assunte.
Nel merito: assolversi la parte convenuta dalle convenute ex adverso proposte, respingendole siccome infondate in fatto e in diritto.

In ogni caso con favore delle spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 12,50% come d’uso.”

 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con atto di citazione ritualmente notificato XXXXXXX, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Santhia, XXXXXXXXX, in persona del legale rapp.te, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali, pari ad € 4.460,00 patiti al proprio automezzo in seguito ad un sinistro stradale occorso in data 30.05.2011 sull’Autostrada XXXXX in direzione XXXXXXX all’altezza della progressiva chilometrica 47+900, previo accertamento della responsabilità della convenuta.

Si costituiva in giudizio XXXXXXX con comparsa del 20.01.2012 contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie.

La causa veniva istruita attraverso l’espletamento delle prove orali, nonché mediante produzioni documentali delle parti ed altresì acquisite ai sensi dell’art. 210 c.p.c..

All’udienza del 18.09.2012 venivano precisate le conclusioni. cosi come riportate in epigrafe, innanzi alla scrivente ed entrambe le parti depositavano note conclusive autorizzate.

Alla luce degli elementi di causa, la domanda di parte attrice risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta.

Lamentava l’attore che nella mattinata del 30 Maggio 2011 intorno alle ore 7,35, alla guida del proprio veicolo XXXXXXXXX percorreva l’autostrada XXXXXXXX , direzione XXXXXXX, quanto giunto in corrispondenza della progressiva Km 47+900 — territorio di XXXXX, impattava improvvisamente con la propria auto contro un pneumatico di un mezzo pesante che si trovava nella corsia centrale della carreggiata autostradale: ostacolo non visibile e non prevedibile, non essendo segnalato né attraverso idonea segnalazione di pericolo, me a mezzo di pannelli luminosi.

Argomentava che sul luogo del sinistro erano intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale di XXXXX, nonché gli addetti del servizio di viabilità delle Autostrade, i quali provvedevano a rimuovere l’ostacolo. A causa dell’impatto l’autovettura riportava danni materiali pari ad € 4.460,00.

In punto diritto precisava, come la convenuta, in qualità di Ente gestore dell’Autostrada XXXXX, dovesse essere riconosciuta responsabile per avere violato l’obbligo di svolgere attività di vigilanza e di controllo atta ad impedire il determinarsi e il permanere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada. In particolare in capo alla convenuta sarebbe configurabile tanto una responsabilità extra contrattuale ex art. 2051 c.c., quanto una responsabilità contrattuale.

Avverso siffatta argomentazione in punto diritto, la convenuta replicava richiamando i principi relativi alla stringente prova spettante all’attore della responsabilità dell’autore dell’illecito, dell’elemento psicologico e del nesso causale, che rapportati alla fattispecie si tramutano nella prova della responsabilità della società gerente di non aver impedito il verificarsi dell’evento. In particolare contestava l’applicazione dell’art. 2051 c.c. eccependo l’esistenza del caso fortuito idoneo ad elidere il presupposto per imputare alla medesima il fatto lesivo, argomentando che per giurisprudenza consolidata, nell’ipotesi di sinistri autostradali occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura e alle pertinenze dell’autostrade dalle situazioni di rischiose create da terzi o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. Civ, 4495/11 - Cass. Civ. 15042/08). Evidenziava, inoltre, con riferimento alla contestata tempistica di reazione che non poteva oggettivamente intervenire ad impedire il sinistro vista la repentina ed imprevedibile alterazione delle stato della cosa.

Contestava altresì la responsabilità ex art. 2043 c.c. per insussistenza di insidia e/o trabocchetto, osservava infatti che quando il sinistro è collegato ad una assunta omissione di vigilanza e/o manutenzione, la responsabilità sussiste esclusivamente in presenza di un’insidia stradale, per tale intendendosi il pericolo oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile.

Eccepiva ancora una corresponsabilità dell’attore e/o di terzi nell’evento in quanto nel transitare non avrebbero adeguato le proprie condotte di guida alle norme della corretta circolazione stradale e alla prudenza.

Da ultimo confutava il quantum della domanda attorea poiché i danni materiali subiti non risultano provati, né che questi siano conseguenze dirette e immediate dell’evento dannoso. Appare quindi necessario verificare se sussista o no una responsabilità della società autostradale per l’accaduto e la fonte di responsabilità.

All’esito dell’esperita istruttoria, in punto fatto non sorge discordanza circa la sequenza degli accadimenti relativi all’impatto.

Infatti, deve ritenersi provato che l’attore la mattina del 30.05.2011, percorreva, alla guida della propria autovettura XXXX, l’autostrada XXXXXXX in direzione XXXXXXX, quando intorno alle ore 7,35, in corrispondenza del km 7+900, urtava improvvisamente contro un pneumatico di un mezzo pesante, situato nel mezzo della carreggiata autostradale. In conseguenza di tale impatto, l’autovettura riportava danni materiali nella parte anteriore laterale nonché nella parte bassa del veicolo (cfr. testi udienza del 12.06.2012: XXX, XXX, XXX). Ed ancora, risulta provato sul luogo sono intervenuti sia gli Agenti della Polizia Stradale XXXXXXXX, sia gli Addetti al Servizio Autostradale XXXXXXX, i quali rilevavano il sinistro e rinvenivano sulla carreggiata autostradale il pneumatico contro cui l’attore aveva impattato, rimuovendolo dalla stessa.

In particolare il teste XXXXX, Ausiliare XXXXXXX, ha dichiarato che “.. (...) il giorno 30.5.2011 intorno alle ore 7,35 ricevevo una segnalazione che lungo il km 47+900 dell’autostrada XXXXXX un veicolo si era scontrato con un ostacolo posto nella corsia centrale della carreggiata … Quando sono giunto sul posto ho avuto modo di constatare che una parte di copertone di un mezzo pesante si trovava tra la seconda e la terza corsia di sorpasso … l’autovettura era danneggiata indicativamente sul davanti e sotto” Così il XXXXXXX Ausiliare XXXXXXXX “…(...)…giunto sul posto ho constatato la presenza di un copertone di un mezzo pesante che invadeva la corsia di sorpasso. Il copertone era pesante e in due lo abbiamo spostato fra le due file del new jersey…io stesso ho aiutato il XXXX a compilare il modulo XXXXX di reclamo…” Confermava ancora integralmente il rapporto di servizio XXXXX del 30.05.2011 acquisito ai sensi dell’art. 210 c.c..

riconoscendo la propria scrittura (cfr. verbale udienza del 12.06.2012). Da ultimo il teste XXXXX XXXXXX, assistente al traffico XXXXX, ha dichiarato che “... prima ci é stato segnalato il materiale/ostacolo presente in autostrada e nel tempo dell’intervento è (stato) investito da una macchina di passaggio. A noi la nostra centrale operativa ci ha segnalato la presenza dell’ostacolo e successivamente ci ha segnalato che era stato investito … Quando siamo arrivati sul posto ho constatato la presenza di una parte di pneumatico di un mezzo pesante ed era questo l’ostacolo contro il quale l’autovettura aveva impattato…l’auto era incidentata sulla parte interiore e il sotto...nella circostanza non è stato trovato il mezzo pesante che ha perso il pneumatico anche perché nel punto vi sono diversi punti di uscita…il pezzo di pneumatico era tra la corsia centrale e la corsia sinistra di sorpasso. Il pneumatico è stato rimosso dai due ausiliari e appoggiato all’interno dello spartitraffico (new jersey). Confermo il verbale redatto dai miei due colleghi. (doc. acquisito ex art. 201 c.p.c.). quando ci è stata la prima segnalazione il mezzo XXXX più vicino per l’intervento era quello nella tratta di competenza XXX/XXX. Hanno dovuto percorrere da XXXX Est al punto del luogo di ritrovo dell’ostacolo…specificatamente al momento della segnalazione era a XXXX Est…l’ora di segnalazione e l’ora del nostro intervento sono documentabili”(cfr. verbale udienza del 12.06.2012).

Emerge ancora che il veicolo XXXXXXX tg. XXXXXX, di proprietà attorea, in conseguenza dell’urto veniva caricate su un carro attrezzi e riparato presso l’auto officina XXXXXXX, per un cesto complessivo pari ad € 4.460,00 IVA compresa (cfr. teste XXXXXXX e teste XXXXXXXXXXX - fattura n. N. XXXXX del 01/07/2011 - verbale udienza del 12.06.2012): riparazioni da ritenersi compatibili con il predette evento.

Appurata pertanto la responsabilità della XXXXXXX nella causazione del sinistro, rimane penante da esaminare quale “genus” di responsabilità possa attribuirsi all’accertamento in concreto.

Ad oggi è ancora “dubbia” in giurisprudenza la questione se l’Ente gestore risponda ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c. con gli inevitabili risvolti probatori.

Nel caso di specie, l’attore ha provato che prima che si verificasse l’incidente, altro utente aveva segnalato alla Società XXXXXXX la presenza dell’ostacolo nel punto esatto in cui si è verificato il sinistro de quo, risulta quindi attestato che vi è stata una precedente segnalazione del pericolo come emerge dal rapporto di servizio del 30.05.2011 e dalla testimonianza dell’Agente XXXX XXXXX. In particolare è emerso che la centrale operativa, ricevuta la prima segnalazione, a sua volta aveva avvertito il proprio personale ausiliario XXXXXX, XXXXXX e XXXX della presenza dell’ostacolo da rimuovere e successivamente i tre operanti poi intervenuti sul luogo hanno ricevuto altra segnalazione della centrale operativa ove veniva loro comunicato l’investimento dell’ostacolo non ancora rimosso (teste XXXXXXXX). Ne consegue che la prima segnalazione della presenza dell’ostacolo sulla carreggiata e pervenuta alla centrale operativa XXXXXXX necessariamente prima dell’orario indicato nel rapporto di servizio del giorno 30.05.2011 che reca l’orario delle 7,20, e che il mezzo operativo competente ad intervenire per rimuovere l’ostacolo si trovava a Novara Est quindi ad una distanza di circa 50 Km prima di potere provvedere alla messa in sicurezza della strada in zona XXXXX (teste XXXXXX). Risulta quindi comprovata la circostanza che gli operatori XXXXXX chiamati ad intervenire immediatamente per la rimozione del pneumatico segnalato non hanno provveduto a segnalare il pericolo prima di intervenire ad esempio tramite i pannelli luminosi all’uopo predisposti.

Circostanza confermata dalla stessa convenuta nella memoria di replica del 29.03.2012 ove espressamente è scritto a pag. 5 “...(...)...che il presunto ostacolo non è stato comunicato alla sala radio che ha il compito di raccogliere tutte le comunicazioni e predisporre con urgenza tutte le segnalazioni necessarie tramite pannelli informativi”.

Nella fattispecie, a parere di questo giudicante, risulta configurabile la responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 2051. Ed invero, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il “caso fortuito”.

La Cassazione, con riguardo ad una fattispecie simile a quella in esame, in una recente pronuncia ha affermato che “… (… )... la responsabilità trova un limite solo nel caso fortuito che va ravvisato nei casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione. L’onere della prova sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione è a carico del custode (nella specie XXXXX s.p.a.)” (Cfr. Cass. Civ. Sez. III n. 783 del 15/01/2013).

Nel caso in esame la convenuta non ha dato prova della assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminare l’ostacolo a causa dell’immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l’ingombro nella specie non vi è dubbio che il pneumatico si trovasse effettivamente sul luogo ed è altresì stato dimostrato che la sua presenza è stata per la prima volta segnalata alla XXXXXXXX presumibilmente prima delle ore 7,20 del mattino, mentre l’incidente si è verificato dopo le ore 7.35: era onere della convenuta dimostrare di essere intervenuta ad eliminare l’oggetto tempestivamente e radicalmente in modo da mettere la strada in condizioni di sicurezza. Ed ancora la Società XXXXXXX non ha specificato quali misure concrete siano state adottate allo scopo, a parte il fatto di avere allertato il mezzo operativo competente ad intervenire.

Orbene, non vi è prova che la società XXXXXXX abbia compiuto, dopo la segnalazione della presenza del pneumatico e prima del verificarsi dell’incidente, tutte le attività necessarie per mettere la strada in condizione di sicurezza e/o che abbia segnalato la presenza dello pneumatico con notevole anticipo e a mezzo di idonea segnalazione (pannelli luminosi).

Per quanto sopra riportato, appare chiaro che, avendo l’attore provato che il fatto si è verificato sul tratto autostradale ed avendo provato che sulla sede stradale vi era un pneumatico di un mezzo pesante; essendo stata omessa la prova del caso fortuito da parte della società convenuta; ovvero la prova del corretto assolvimento al dovere di custodia; non può che ritenersi provato il diritto di parte attrice al risarcimento del danno.

Per quanto concerne il quantum, sulla scorta della documentazione acquista e delle dichiarazioni testimoniali, risulta provata la somma di €. 4.460,00 Iva compresa che 1’attore ha dovuto corrispondere per la riparazione della propria autovettura. I danni riscontrati e le riparazioni effettuate, tra l’altro, sono compatibi1i con la dinamica del sinistro. (cfr. fattura XXXXXX - doc n. 2 parte attrice - doc. fotografica - teste XXXXXX).

Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore dell’attore della somma di €. 4.460,00, Iva compresa, o1tre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Infine, deve essere respinta la domanda di parte attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni per lite temeraria, atteso che la condanna ex art. 96 c.p.c. presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell’elemento psicologico di

avere agito o resistito in malafede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue 1inee essenziali relativamente ad an e quantum di un danno subito, potendo il giudicante liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all’esistenza del danno. (in questo senso Cass. n. 27383/2005 - Cass. n. 21393/2005 - Cass. N.. 18169/2004 - Cass. n.

13355/04 - Cass. 7583/04 etc...).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.


Il G.d.P. di Santhia, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da XXXXXXXXX, nei confronti di XXXXXXXX, in persona del suo Presidente pro-tempore, con atto di citazione ritualmente notificato, ogni altra domanda o eccezione disattesa, cosi provvede:

- ritenuta la responsabilità della convenuta XXXXXXXXX, per l’effetto:

- dichiara tenuta e condanna 1a convenuta XXXXXXXXX, in persona del presidente “pro tempore”, al pagamento, a favore dell’attore XXXXXXXXX, della somma complessiva di Euro 4.460,00 Iva compresa, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e alla rivalutazione monetaria;

- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite, a favore di parte attrice, che vengono liquidate in complessivi in Euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario ex lege, IVA. e C.P.A. come per legge e spese successive occorrende.


Santhia, addi 25.02.2013.

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Enrico Marianna

 

 

da Altalex

 

 


 

Martedì, 29 Ottobre 2013
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