Cosa cambia: Infortunio in missione e trasferta
I principi esposti dall’Istituto assicuratore in materia di indennizzabilità di un infortunio sono applicabili anche in caso di trasferta, ma con le seguenti ulteriori valutazioni:
- la missione è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro e quindi tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione;
- l’evento non può ritenersi indennizzabile se avviene con modalità e in circostanze dove non si ravvisa alcun collegamento con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza;
- per quanto riguarda gli infortuni occorsi negli spostamenti dall’albergo alla sede di lavoro e viceversa, non sono da considerare in itinere ma in occasione di lavoro;
- il dipendente in trasferta è tutelato dal momento dell’inizio della missione fino al rientro presso la sua abitazione.