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LA NOTA DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Divieto di sosta: preavviso ammesso allo “sconto” del 30%

 

Anche il cosiddetto preavviso di accertamento, lasciato sul parabrezza dell’auto soprattutto in caso di divieto di sosta in molti comuni, può essere pagato con lo “sconto” del 30%, introdotto lo scorso 21 agosto, con la conversione in legge del decreto del fare (Dl 69/2013), e ora previsto dall’articolo 202 del Cds, senza dover attendere la formale notificazione e o contestazione. Lo ha chiarito il ministero dell’Interno con una nota del 7 ottobre in risposta ad un quesito della Polizia municipale di Firenze.

Cosa prevede la norma
Sull’argomento si è sentito di tutto e sono fioccate le interpretazioni più diverse. Proviamo a fare chiarezza. L’articolo 202 del codice della strada, al comma primo, secondo periodo, prevede che: “Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”. Le parole “dalla contestazione o dalla notificazione”, se lette “a compartimenti stagni”, possono avere come conseguenza qualche errore interpretativo: per la verità di non poco conto, per non dire con effetti devastanti.

Le diverse tesi in campo
Infatti qualcuno potrebbe pensare che, essendo previsto “lo sconto” solo per i pagamenti  “entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione”, il preavviso lasciato sul vetro del veicolo, finché non viene contestato o notificato non possa godere della riduzione del 30%. Questa interpretazione, non corretta a parere di chi scrive, avrebbe pertanto come conseguenza immediata:

1. impossibilità di godere della riduzione del 30% sull’importo minimo edittale per i preavvisi non contestati o notificati;
2. necessità, per chi volesse “approfittare dello sconto” di attendere la contestazione o notificazione facendo pertanto in tal modo scattare i 5 giorni per l’importo ridotto del 30%.

Si parlava sopra di lettura “a compartimenti stagni”: niente di più pericoloso!

Da una lettura organica del comma 1 dell’articolo 202 Cds, se è vero che il secondo periodo prevede i termini di applicazione della riduzione del 30%, è altrettanto vero che, al precedente primo periodo, prevede per il pagamento “entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”.

Sia il primo periodo (pagamento ridotto del 30% entro 5 giorni), che il secondo periodo (pagamento ridotto al minimo edittale entro 5 giorni), fanno entrambi riferimento ad un conteggio di giorni (60 il primo periodo, 5 il secondo periodo) decorrente dalla contestazione o notificazione.

Allora delle due l’una:

-  se è vero che fino all’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 202, per i preavvisi era ammesso il pagamento del minimo edittale anche prima della contestazione o notificazione, nonostante le parole “entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione”, allora allo stesso modo è ammesso il pagamento con “sconto del 30%” anche prima della contestazione o notificazione, visto lo stesso tenore del secondo periodo.

-  Per chi ritenesse non applicabile “lo sconto del 30%” per i preavvisi anche prima di essere contestati o notificati, allora, chi è di questo parere, tenuto conto dello stesso tenore dei due periodi dell’articolo 202, deve dare per scontato che per i preavvisi, fino a quando non avviene contestazione o notificazione, non è ammesso nemmeno il pagamento al minimo edittale (visto il 202 primo comma, primo periodo (entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione).

Una prassi risalente
Del resto, dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti come, negli ultimi venti anni, per i preavvisi sia stato ammesso il pagamento in misura ridotta fino alla notifica (fosse avvenuta anche ben oltre 60 giorni ma entro i termini di cui all’art. 201) e poi, dalla notifica (o contestazione) per altri 60 giorni.

Allo stesso modo, pertanto, tenuto conto che il primo e secondo periodo del comma primo dell’articolo 202 sono sostanzialmente “gemelli” nella terminologia, sarà ammesso il pagamento con importo “scontato del 30%” fino alla notifica e, dalla notifica (o contestazione) per altri 5 giorni.


Quale l’alternativa?
- Non ammettere al pagamento “scontato” i preavvisi non contestati o notificati, ma non se ne vede il motivo visto quanto sopra spiegato.
- Il cittadino per avere “lo sconto” attende la notifica, ma alla fine, viste le spese addebitate, vanifica lo sconto.
- Il cittadino sicuramente pagherà sostanzialmente la stessa cifra come se non vi fosse stata la modifica all’articolo 202, ma il “mancato sconto” non porta benefici all’ente verbalizzante, in quanto è di fatto rappresentato dalle spese (che l’ente deve anticipare).

In sostanza quindi:

-  o è ammesso lo sconto anche prima della contestazione o notificazione (nel caso specifico parliamo dei preavvisi in quanto è difficilmente ipotizzabile che in altri casi il cittadino abbia coscienza della violazione prima che gli sia contestata);
-  oppure, come qualcuno pensa, è ammesso “sconto 30%” solo dopo contestazione, ma se così fosse, visto il tenore dell’articolo 202/1 primo periodo (entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione), significa che negli ultimi venti anni gli organi di polizia si sono sbagliati in quanto non è possibile ammettere al pagamento i preavvisi non contestati prima della notifica.


La soluzione del ministero
Come detto però a dirimere ogni dubbio finalmente su un quesito della Polizia Municipale di Firenze il Mininterno si è pronunciato ed ha ammesso la possibilità di pagamento con lo sconto del 30% anche per i preavvisi. 





da www.diritto24.ilsole24ore.com


Un chiarimento definitivo per i residui dubbi.  (ASAPS)

Martedì, 05 Novembre 2013
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