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I CITTADINI CHIEDONO SICUREZZA?
RISPONDETE COL FISCHIETTO

Il Consiglio di Stato: gli agenti si occupino di regolamenti comunali

di Ugo Terracciano

L’agente di polizia locale non è un poliziotto a tutti gli effetti, ma solamente un Vigile Urbano. L’ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza 10 luglio 2013, n. 3711, ricordando che la qualifica di pubblica sicurezza è un’attribuzione eventuale e soprattutto non necessaria per lo svolgimento delle funzioni di operatore di polizia municipale. Ora spiegatelo al cittadino che a ogni ondata di micro-criminalità invoca una maggiore presenza della polizia municipale sulle strade. In realtà, la sentenza in questione - che naturalmente trova salde radici nel diritto vigente - pone in luce il forte “iato”, un’evidente divaricazione tra ciò che l’ordinamento prevede, quello che è rappresentato nella comune percezione dei cittadini e ciò che gli operatori di polizia locale concretamente fanno ogni giorno. Se ne sono accorti i politici che nella scorsa legislatura avevano presentato un articolato progetto di riforma bipartisan arenatosi, però, nonostante la larga condivisione sulle secche del parlamento.

 

Tornando alla decisione 3711/2013 c’è da dire che i fatti sottoposti all’esame della Corte, hanno portato in modo del tutto incidentale a questa enunciazione di principio. A Genova un operatore della Polizia Municipale, persa la qualifica di PS per motivi legati al proprio stato di salute psichica, era stato assegnato a mansioni amministrative in municipio. E’ quello che tecnicamente si definisce un cambio di profilo professionale (ovvero, stesso livello gerarchico e retributivo, ma diverse mansioni). Più precisamente, l’agente era stato assunto per concorso alle dipendenze del Comune con il profilo professionale di Vigile Urbano (già V qualifica funzionale), ma nel 1997 si era ammalato a causa di una sindrome depressiva. Ricoverato per ben quattro volte presso l’Istituto di Psichiatria dell’Ospedale San Martino di Genova, si era dovuto assentare dal lavoro per lunghi periodi. Vista la situazione, l’amministrazione aveva deciso di inoltrare una relazione al Prefetto di Genova per l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni. Il Prefetto sollecitamente aveva disposto la revoca della qualifica di agente di P.S. in precedenza conferita al momento dell’immissione in ruolo e quindi il Comune aveva deciso di trasformare il Vigile in impiegato.

 

Evidentemente l’agente in questione alla sua professione ci teneva e così, attraverso due percorsi diversi, con ricorso straordinario al Capo dello Stato aveva impugnato la revoca della qualifica di P.S., e con opposizione davanti al TAR della Liguria aveva chiesto l’annullamento della determina con cui era stato disposta la sua assegnazione ad altro incarico.
Nel processo, a tagliare per così dire la testa al toro, è stato un vizio di forma così grave da assorbire ogni altra 
eccezione: l’avvio del procedimento per il cambio di qualifica non era stato comunicato all’interessato, impedendogli così la legittima partecipazione e ogni possibilità di far valere da subito le sue eventuali ragioni.
Sembrerà strano ma proprio partendo di qui la Corte è giunta ad affermare un principio importante che mettere in discussione l’operatività dei Corpi di Polizia Locale nel campo della sicurezza. Sì, perché dando uno sguardo all’evoluzione organizzativa nel settore della Polizia Locale, ci sono Corpi che impiegano il personale nel pattugliamento e nell’intervento su chiamate di pubblico soccorso, poiché inseriti a pieno titolo nei piani coordinati provinciali delle prefetture per il controllo del territorio; altri che creano squadre di polizia giudiziaria; altri Corpi ancora che con l’ausilio addirittura dei cani svolgono servizi anti droga. C’è chi forma il personale per trattare i casi di violenza sulle donne; chi si occupa di polizia dei minori; chi impianta laboratori scientifici per scoprire il falso documentale; chi ha impiantato – con tanto di autorizzazione delle Autorità preposte – gabinetti di foto-segnalamento.

 

Ci sono sindaci che promettono nei propri programmi di governo delle Città interventi più penetranti nel campo della criminalità di strada. Poi, però, c’è la sentenza 3711/2013 con cui il Consiglio di Stato riassumendo il quadro di una normativa dalla cui cornice tutto questo sembra debordare, ridimensiona la figura giuridica dell’operatore di Polizia Locale riconducendola a quella del tradizionale Vigile Urbano. Non un operatore della sicurezza pubblica, in sostanza, ma piuttosto un attento censore dei regolamenti comunali. Senza voler esagerare, la sentenza sembra farci fare un balzo indietro di più di vent’anni, riproponendo immagini in bianco e nero care al neorealismo cinematografico se non alla tradizionale commedia all’italiana. Invece, nei fatti, rispetto a ciò che è previsto nella vecchia (e inadeguata) legge quadro sulla polizia municipale (65/1986), la parte che ha subito una straordinaria espansione applicativa è stata negli anni proprio quella relativa all’attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di sicurezza. Un’espansione che sembra essere stata del tutto tralasciata dalla sentenza 3711/2013. Ma c’è di più: la legge 94/2009 aveva in qualche modo preso atto sia pure indirettamente del nuovo assetto conferendo una competenza propria ai Sindaci nella materia della sicurezza urbana. Un motivo in più per pervenire in via interpretativa ad una visione quantomeno aderente alla concreta realtà operatività dei Corpi di Polizia Locale, anche alla luce delle nuove tendenze legislative.

 

Passi, che lo stesso Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 12 agosto 1998, n. 1261, aveva precisato che le competenze attribuite dall’ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65) al Corpo di polizia municipale "consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori" e che "a queste attività si aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza". Da allora sono passati quindici anni ed una riforma del Titolo V della Costituzione. Il Consiglio di Stato, però, il 10 luglio del 2013 ribadisce che “Si evince chiaramente dal complessivo impianto della l. 65/1986 ("Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale") e del D.M. 145/1987 ("Norme concernenti l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza"), che lo status di agente di pubblica sicurezza costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell’agente di polizia municipale”.

 

Il nostro ordinamento – aggiunge la Corte – “non prevede nemmeno, in via generale, che l’agente di polizia municipale, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, debba necessariamente far uso delle armi, in quanto l’art. 5, comma 5, della L. 65/1986 contempla la dotazione e, quindi, l’utilizzo delle armi esclusivamente per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali sia conferita dal Prefetto la qualità di agente di pubblica sicurezza”. Non vi è, quindi, né vi può essere alcun automatismo tra la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e il mutamento del profilo professionale dell’agente di polizia municipale, essendo la prima qualifica requisito indispensabile solo all’esercizio di funzioni che implichino l’uso delle armi da parte dei vigili urbani, ma non certo per l’espletamento dei compiti che, ordinariamente, competono all’agente di polizia municipale in base alla legislazione vigente.
Peraltro si tratta di una fondamentale differenza, ben delineata dal legislatore nazionale, cui non possono sovrapporsi o, addirittura, contrapporsi discipline normative di rango inferiore, dettate eventualmente dai regolamenti comunali, anche preesistenti, i quali ultimi non sarebbero con essa compatibili ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L. 65/1986.
Insomma, senza una riforma legislativa, ogni strumento, anche amministrativo, è vano.
Ditelo al cittadino, che l’agente di Polizia Locale più che il Vigile Urbano non può fare; spiegatelo ai Sindaci e, perché no, anche ai Prefetti.
Se i cittadini chiedono sicurezza, rispondetegli col fischietto.

 

*Dirigente della Polizia di Stato e
Docente di Politiche della Sicurezza
Presso l’Università di Bologna

da il Centauro n. 170

 


 

 Un interessante articolo del dr. Ugo Terracciano che fa riflettere sulla situazione della Polizia Locale e che grida la necessità di una riforma non più rinviabile! C'è bisogno di sicurezza e assolutamente di chiarezza. Gli agenti ne hanno diritto i cittadini ne hanno bisogno. La politica è indifferente. (ASAPS)

 

 

 

 

 



Lunedì, 11 Novembre 2013
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