Truffa – Elemento oggettivo – Estremi – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie in tema di illecita circolazione del veicolo – Successiva all’istanza di cessazione dalla circolazione – Per cancellazione dal P.R.A. rivelatasi falsa – Condizioni.
Elemento centrale del delitto di truffa è l’atto di disposizione patrimoniale del soggetto passivo del reato. Alcun atto in tal genere ricorre nel caso di colui che metta in circolazione un autoveicolo nonostante la preventiva formulazione dell’istanza di cessazione della circolazione per esportazione in Paese estero poiché la Regione, lungi dal rinunciare alla tassa di circolazione del veicolo, potrà esigerne il pagamento proprio in forza dell’accertamento.