Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Pene dell’arresto e dell’ammenda inflitte per i reati previsti dall’art. 186, fuori dei casi indicati dal comma 2-bis - Possibilità anche per il giudice dell’esecuzione, prima dell’inizio della stessa, su richiesta del condannato - Contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
É manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 9-bis, c.s., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della L. 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non prevede che anche il giudice dell’esecuzione possa sostituire con il lavoro di pubblica utilità le pene dell’arresto e dell’ammenda inflitte per i reati previsti dal medesimo art. 186, fuori dei casi indicati dal comma 2-bis, quando il condannato ne faccia richiesta prima dell’inizio dell’esecuzione della pena e il punto non abbia già formato oggetto di esame e di decisione da parte del giudice della cognizione.