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Corte di Cassazione 17/10/2013

Alcoltest nullo se è omesso l'avviso della facoltà di farsi assistere

(Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 2013, n. 42667)

Non risponde del reato di guida in stato d’ebbrezza il conducente che non è stato avvisato dalla Polizia Stradale di potersi far assistere da un avvocato di fiducia nell’esame del tasso alcolemico, indipendentemente dal fatto che il conducente non eccepisca la nullità al momento in cui viene steso il relativo verbale.

E' quanto emerge dalla sentenza 17 ottobre 2013, n. 42667 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Per principio generale, si afferma che la nullità, derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto urgente ed indefferibile, come quello della sottoposizione del conducente all'alcoltest, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto, ex art. 182, secondo comma, c.p.p.

Al tempo stesso, però, dalla lettura degli artt. 182 e 183 c.p.p., non si evince in alcun modo che l'omessa eccezione della nullità comporti automaticamente la sua sanatoria: di conseguenza, come rilevato dagli ermellini, in tema di nullità a regime intermedio, se la parte decade dalla possibilità di eccepirla, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.p., l'invalidità non è automaticamente sanata, posto che il giudice ha pur sempre il potere di rilevarla d'ufficio nei più ampi termini di cui all'art. 180 c.p.p.

Infatti "se la parte decade dalla possibilità di eccepire la nullità, ha pur sempre la possibilità di sollecitare il giudice all'esercizio dei suoi poteri officiosi, ma non essendovi per questi l'obbligo del rilievo della nullità, l'omessa sua declaratoria non è sindacabile".

(Nota di Simone Marani)


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 17 ottobre 2013, n. 42667

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, nei confronti di:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia del 18/11/2011 (n. 3847/2011);

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;

lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Aldo Policastro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., il G.i.p. del Tribunale di Reggio Emilia, ricevuta la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale, ha assolto l’imputato (OMISSIS) dalla contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), (comm. in (OMISSIS)), per non aver commesso il fatto.

Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano fatto sottoporre il (OMISSIS) avevano evidenziato la presenza di un tasso alcolemico pari a g/l 1,86, ha rilevato che nell’occasione gli agenti operanti avessero omesso di avvisare l’imputato della facolta’ di farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p. Tale violazione integrava la nullita’ sanzionata dall’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p., rilevabile d’ufficio in quanto a regime intermedio. Pertanto, escludendo l’informazione probatoria acquisita con l’analisi di laboratorio, difettava la prova della responsabilita’ dell’imputato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna denunciando la erronea applicazione della legge. Evidenziava che la invalidita’ derivante dalla violazione della disposizione di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p. determinava una nullita’ sottoposta al regime intermedio. Tale nullita’ e’ soggetta alle condizioni di deducibilita’ previste dall’articolo 182 c.p.p., comma 2, che impone alla parte che assistere all’atto che si assume viziato – nel caso di specie del prelievo di sangue – di eccepire l’eventuale nullita’ prima che il predetto atto sia compiuto, ovvero se cio’ non sia possibile immediatamente dopo. Attivita’ questa che non e’ stata posta in essere, con conseguente sanatoria della invalidita’.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio del processo per avere difensore di fiducia dell’imputato aderito alla proclamata astensione dalle udienze; infatti essendo trattato il procedimento con rito camerale non partecipato (articolo 611 c.p.p.), la presenza del difensore non e’ prevista e pertanto non rilevano eventuali impedimenti.

3.2. Passando all’analisi della censura formula, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la nullita’ derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale certamente e’ la sottoposizione dell’indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facolta’ di farsi assistere dal difensore e’ di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto, ai sensi dell’articolo 182 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38003 del 19/09/2012 Ud. (dep. 01/10/2012), Rv. 254374).

Questa Corte di legittimita’ ha altresi’ affermato che detto termine non e’ posto dalla norma in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell’eccezione aver luogo anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle “memorie o richieste” che, ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento. In conseguenza, e’ stata considerata tardivamente proposta l’eccezione di nullita’ di un atto per l’omesso avviso previsto dall’articolo 114 disp. att. c.p.p., allorche’ la parte, invece di sollevare l’eccezione immediatamente dopo il compimento dell’atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento (cfr. Cass. n. 4017/97, n. 42715/03, n. 24733/04, n. 19100/11, n. 14873/12).Orbene, nel caso di specie non avendo l’imputato formulato l’eccezione in questione nei termini sopra specificati, pur avendone avuta la possibilita’ immediatamente dopo il compimento dell’atto, in occasione della redazione da parte della P.G. del verbale di identificazione, ritiene il P.G. ricorrente che la nullita’ si e’ sanata, con la impossibilita’ per il giudice di rilevarla di ufficio.

3.3. Cio’ detto, va premesso che le nullita’ di cui all’articolo 180 c.p.p. sono definite “intermedie” perche’ mutuano parte della disciplina delle nullita’ assolute (articolo 179) e parte di quella delle nullita’ relative (articolo 181). Con le prime ha in comune la possibilita’ della rilevabilita’ di ufficio; con le seconde, le limitazioni temporali per la deducibilita’ di parte, sebbene con termini preclusivi diversi.

Quanto alla deducibilita’, l’articolo 182, comma 1 pone delle limitazioni soggettive alla legittimazione ad eccepire le nullita’. Il secondo comma, invece, pone per le parti dei “paletti” temporali entro cui eccepire la nullita’, pena la decadenza dall’esercizio di tale potere (articolo 182, comma 3).

Fatta questa premessa, tornando al tema del processo, il ricorrente lamenta che, avendo la parte interessata omesso di eccepire la nullita’ nei termini concessi, questa si e’ sanata e, pertanto, il giudice non poteva piu’ rilevarla d’ufficio.

A questo punto bisogna chiarire l’equivoco in cui e’ caduto il ricorrente.

Dalla lettura degli articoli 182 e 183 c.p.p. a cui si rinvia, non si evince in alcun modo che l’omessa eccezione della nullita’ comporti automaticamente la sua sanatoria.

L’unico effetto e’ che la parte decade dalla possibilita’ di lamentare il vizio con correlata pretesa di una decisione del giudice sul punto.

Cio’ e’ coerente, per le nullita’ a regime intermedio, con il potere attribuito al giudice di rilevare d’ufficio la invalidita’ in tempi piu’ ampi di quelli che aveva la parte per eccepirla (confronta articolo 180 ed articolo 182, comma 2).

Tali considerazioni ci consentono di affermare quanto segue:

- in tema di nullita’ a regime intermedio, se la parte decade dalla possibilita’ di eccepirla ai sensi dell’articolo 182, comma 2, la invalidita’ non e’ automaticamente sanata, in quanto il giudice ha pur sempre il potere di rilevarla di ufficio nei piu’ ampi termini di cui all’articolo 180;

- se la parte decade dalla possibilita’ di eccepire la nullita’, ha pur sempre la possibilita’ di sollecitare il giudice all’esercizio dei suoi poteri officiosi, ma non essendovi per questi l’obbligo del rilievo della nullita’, l’omessa sua declaratoria non e’ sindacabile (cfr. sul punto Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13402 del 24/03/2011 Ud. (dep. 01/04/2011), Rv. 249912).

3.4. Consegue da quanto detto che legittimante il Tribunale, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’articolo 180 c.p.p., ha rilevato di ufficio la nullita’ verificatasi e ne ha tratto le conseguenze per la decisione di merito.

Il ricorso deve quindi essere rigettato per la sua infondatezza.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso.

 

da Altalex

 

 


 

Giovedì, 17 Ottobre 2013
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