Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Ausiliari del traffico - Poteri - Divieto di sosta - Rilevazione - Estensione a tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta - Ammissibilità.
In tema di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di sosta, il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla «prevenzione» ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa stabilita. (Sulla base dell'enunciato principio la S. C. ha accolto il ricorso del Comune e cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice di pace aveva accolto l'opposizione nei confronti del Comune avverso il verbale di accertamento del divieto di sosta rilevato da ausiliario al di fuori dell'area di competenza della società concessionaria della gestione del parcheggio a pagamento).