Concorrenza: le nuove norme in materia di distribuzione degli autoveicoli consentono ai distributori maggiore libertà di concorrenza in tutta l’UE |
Ai
sensi del regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002
(distribuzione degli autoveicoli), a partire dal 1º ottobre 2005 le
cosiddette ‘clausole di ubicazione’ contenute nei contratti stipulati
tra costruttori e distributori di automobili non potranno più
beneficiare dell’esenzione automatica (“per categoria”) dal divieto di
pratiche commerciali restrittive di cui all’articolo 81 del trattato
CE. Grazie a queste clausole è stato possibile impedire ai
concessionari di aprire punti vendita in zone geografiche diverse da
quelle stabilite dai costruttori di automobili, compresi gli altri
Stati membri dell’UE. Molti costruttori e distributori di automobili
hanno tuttavia già eliminato tali clausole dai rispettivi contratti.
Con le nuove norme i distributori godranno di una maggiore libertà di
concorrenza, grazie alla quale sarà possibile ribassare i prezzi e
promuovere l’innovazione nella distribuzione. Con la soppressione delle
clausole di ubicazione viene completata la riforma della Commissione
sulle norme in materia di concorrenza relative alla distribuzione degli
autoveicoli, la cui prima parte era entrata in vigore il 1º ottobre
2002 (cfr. IP/02/1073). Sono stati previsti tre anni in più, prima che
le ‘clausole di ubicazione’ perdessero l’esenzione per categoria, per
lasciare ai costruttori e concessionari di automobili il tempo di
adattarsi.
Le nuove norme riguardano le autovetture e i veicoli commerciali leggeri. Una volta eliminate le clausole di ubicazione dai contratti stipulati con i costruttori di automobili, i distributori saranno liberi di operare al di fuori dei territori loro assegnati, anche all’estero. I distributori potranno pertanto aprire dei punti vendita ovunque ritengano vi siano buone opportunità commerciali, ad esempio nelle aree in cui la loro marca è sottorappresentata o nei paesi in cui i prezzi sono più elevati. Questo cambiamento spiana altresì la strada a forme di distribuzione innovative, quali i punti vendita multimarca. I consumatori potranno quindi scegliere tra una più vasta gamma di distributori. In virtù del regolamento i costruttori di automobili possono imporre ai distributori di soddisfare precisi standard qualitativi, garantendo così una rete di distribuzione qualitativamente elevata a beneficio dei consumatori. Esigendo, come requisito fondamentale, che i punti di vendita supplementari siano conformi al complesso di standard qualitativi applicabili ai distributori nell’area in cui verrà aperto il nuovo punto vendita e verificando preventivamente la conformità, i costruttori di automobili dovrebbero evitare il rischio che si fruisca abusivamente degli sforzi di investimento e promozione dei distributori già in attività. Il regolamento riconosce espressamente i vantaggi dei sistemi di distribuzione selettiva, con cui si intende incentivare gli investimenti dei distributori per promuovere la marca nei rispettivi territori. È improbabile che i punti di vendita supplementari provochino un aumento dei costi transazionali e logistici dei costruttori di automobili, dato che sarà ancora il contratto in vigore con il distributore a stabilire dove il costruttore dovrà consegnare le vetture ordinate dal distributore. In altre parole, quando i distributori aprono un punto di vendita supplementare in un altro Stato membro non è necessario stipulare un ulteriore contratto con l’importatore locale, per quanto il costruttore possa naturalmente incaricare l’importatore locale di svolgere determinate funzioni, quali il controllo della conformità ai criteri qualitativi. Le condizioni di acquisto e gli obiettivi di vendita saranno gli stessi che si applicano per l’ubicazione primaria del distributore. Per poter beneficiare della piena certezza del diritto offerta dal regolamento di esenzione per categoria, i costruttori e distributori di automobili sono tenuti ad eliminare le clausole di ubicazione dai rispettivi accordi entro il termine ultimo del 30 settembre 2005. Sembra che il settore privilegi questa soluzione. I costruttori e distributori di automobili che mantenessero le ‘clausole di ubicazione’ scaduto il termine del 30 settembre 2005 potrebbero essere sottoposti a indagini svolte dalla Commissione o dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, o essere citati in giudizio a livello nazionale sulla base delle norme del trattato CE in materia di pratiche commerciali restrittive (articolo 81). Il regolamento non considera le clausole di ubicazione come ‘restrizioni fondamentali’ ben definite; spetterà tuttavia alle imprese dimostrare, caso per caso, che le clausole di ubicazione soddisfano tutti i requisiti necessari a giustificare una deroga ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e, soprattutto, che i vantaggi da esse apportati ne superano abbondantemente gli effetti restrittivi. Jonathan Todd:
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