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Veicoli – Motoslitte – Divieto di circolazione sulle pubbliche strade.

(Cass. Civ., Sez. I, 1 marzo 2005, n. 4287)

In assenza di disciplina, nel codice della strada, della circolazione delle motoslitte sulle pubbliche strade, detta circolazione non è consentita. Pertanto, l’art. 31 del Piano del Parco dell’Adamello e del Brenta che, regolamentando, ai sensi dell’art. 33 della legge provinciale di Trento n. 18 del 1988, la circolazione dei veicoli a motore nel Parco, dispone che le strade statali, provinciali e comunali aperte al traffico veicolare possono essere percorse da tutti i mezzi di locomozione, non è riferibile alle motoslitte, non essendo abilitati gli organi del Parco ad esprimere, per le strade comprese nel Parco stesso, una disciplina che deroghi a quella statale. (Nella specie, relativa alla irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per transito su strada comunale con motoslitta, la S.C. ha confermato la decisione del Tribunale che aveva, tra l’altro, escluso la configurabilità di un errore scusabile nel comportamento tenuto dal trasgressore a seguito della risposta ad un parere dallo stesso formulato alla Presidenza del Parco rilevando che comunque detta risposta sarebbe stata irrilevante in quanto sussisteva un divieto, disposto con ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare sulla strada in questione).

Martedì, 01 Marzo 2005
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