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Autotrasporto – Inosservanza dei periodi di guida e di riposo – Responsabilità in solido e personale della ditta proprietà del mezzo anche per l’inosservanza commessa dal proprio dipendente conducente – Elemento soggettivo di cui all’art. 3 Legge 689/81 – Sussistenza

(GdP di Gemona del Friuli, 21 novembre 2013, n. 86)

 

Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI
Sentenza 21 novembre 2013, n. 86

 

Autotrasporto – Inosservanza dei periodi di guida e di riposo – Responsabilità in solido e personale della ditta proprietà del mezzo anche per l’inosservanza commessa dal proprio dipendente conducente – Elemento soggettivo di cui all’art. 3 Legge 689/81 – Sussistenza.

L'art. 174 C.d.S. disciplina e sanziona separatamente le responsabilità del proprietario e del conducente, proprio perché entrambi concorrono nella violazione. La necessità di tutela della sicurezza stradale è stata valutata dal legislatore con la massima rigorosità possibile, attribuendo ad entrambi i soggetti la responsabilità della medesima violazione nel caso di inosservanza dei tempi di guida e di riposo disciplinati dal Reg. (CE) n.° 561/2006.
E l’eventuale superamento dei limiti sia di guida, sia di riposo non giova al conducente, ma al proprietario del complesso veicolare che organizza i viaggi nell’ambito della propria attività commerciale e sostiene i costi del trasporto.  Il conducente che aderisce a trasporti i cui tempi di guida superino i limiti si rende complice della violazione (e per ciò viene sanzionato), ma ciò non esonera la società dalla sua responsabilità individuale.(G.d.P. di Gemona del Friuli, 21 novembre 2013, n. 86) – Art. 174 cs. (Massima redazionale)

 

> Leggi la sentenza

 

 

 



Lunedì, 25 Novembre 2013
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