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Guida in stato di ebbrezza

Foto di repertorio dalla rete

Giuridicamente nella nozione di guida in stato di ebbrezza si fa rientrare quella “condizione fisico-psichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcooliche, inducente nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivi”, tale da annebbiare le facoltà mentali, con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.


 1. Normativa di riferimento

La guida in stato di ebbrezza da alcool, è un reato di natura contravvenzionale, di competenza del Tribunale, tipizzato e sanzionato nell’art. 186 del Codice della Strada; altra norma di riferimento è il successivo art. 187.

Come già previsto dalla Corte di Cassazione (cfr. sez. IV, sentenza 26 febbraio 2010), ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186 C.d.S. è l’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso “appartenga” all’imputato.

Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico, come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o “intestazione” nei registri.

Ciò significa che il concetto di “appartenenza” deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.

L’art 33 della Legge n. 120/2010 è intervenuta sugli artt. 186 e 187 C.d.S., apportando diverse modifiche, tra cui si segnala:

- la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che cessa quindi di essere reato; tale fattispecie viene riformulata nei termini di illecito amministrativo, e per essa viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 2000 Euro;

- la possibilità che l’autore del reato venga condannato a svolgere un lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva e pecuniaria prevista per le ipotesi in cui il tasso alcolemico sia maggiore di 0,8 grammi per litro;

- l’inasprimento del minimo della pena (portato da 3 a sei mesi di arresto) nei confronti di chi venga rinvenuto in stato di alterazione con tasso superiore a 1,5 grammi per litro. All’accertamento di tale reato consegue la sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiata se il veicolo appartiene a persona diversa dal contravventore) o la revoca nel caso di recidiva infrabiennale, e la confisca del veicolo all’esito del procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna o patteggiamento (ma la Giurisprudenza aveva già esteso tale misura ablatoria anche al decreto penale di condanna non opposto) qualora appartenente al contravventore.

2. Accertamento

Ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza le forze dell’ordine si servono del c.d. etilometro elettronico, ovvero uno strumento di misurazione che determina la quantità di alcool contenuta nel sangue, che viene indicata in g/l, ovvero grammi su litro.

E’ possibile anche controllare il tasso alcolemico in ospedale con un prelievo ematico pure in assenza del consenso del conducente stesso.

Si è considerati in stato di ebbrezza quando viene accertato un valore del tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Secondo quanto precisato dalla Cassazione Penale, sez. IV, del 24 aprile 2013, n. 18572, il conducente/imputato non può lamentare il lasso di tempo eccessivo tra il controllo su strada e gli accertamenti del tasso alcolemico se è stato lui stesso, col suo comportamento, a impedire che l’accertamento fosse eseguito con tempestività.

Nella citata decisione si legge che „il nuovo trattamento penale introdotto con la novella del 2010 costituisce regime meno afflittivo del precedente, non solo per le modalità esecutive, macroscopicamente meno invasive della libertà personale e quasi prive di riflessi stigmatizzanti, ma anche per l´effetto estintivo conseguente alla positiva esecuzione (questa sezione si è già più volte espressa in tal senso - cfr. sentenza n. 31145 del 4/8/2011; sentenza n. 36291 del 24/5/2012).

Ciò, pur tenuto conto che la Legge n. 120, se d´un canto ha introdotto la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, d´altro canto ha aumentato la pena base prevista per il delitto di guida in stato d´ebbrezza, di cui alla lett. c) dell´art. 186 del C.d.S., fissandola in mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda“.

3. Regime sanzionatorio

Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico; nessuna sanzione è prevista nel caso in cui il valore del citato tasso sia compreso tra 0 e 0,5 g/l (solo per i conducenti di età inferiore agli anni 21 – nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida – vi è una sanzione amministrativa ).

Nel caso in cui il valore sia compreso tra 0,5 e 0,8 g/l si applicherà solamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 ad € 2.000 e la sospensione della patente di guida.

La guida di un veicolo con un valore del tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l è un reato punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da € 800 ad € 3.200 nonché la sospensione della patente.

Reato ancora più grave è la guida con un valore del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; arresto, ammenda con la sospensione della patente e confisca del veicolo a meno che non sia di altra persona.

Le stesse sanzioni si applicano anche nella ipotesi di rifiuto dell’accertamento del valore del tasso alcolemico.

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione (n. 21192/2012) il rifiuto non è, però, reato nel caso in cui le forze dell’ordine chiedano al conducente che non ha provocato un incidente di accompagnarlo presso un comando che è distante dal luogo del fatto per eseguire l’accertamento.

Se un conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, tutte le sanzioni, amministrative e penali, vengono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga ad altri.

 

Bibliografia

    ''Guida in stato di ebbrezza e di alterazione psico-fisica. Analisi dei reati'', di Simone Marani, Altalex Editore, 2013;
    RINALDI, Guida in stato di ebbrezza, Collana Altalex Crimina, diretta da Simone Marani, pagg. 1 – 32, maggio 2010, Altalex ebook;
    RINALDI, La guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti: l’accertamento e il processo, Collana l’Attualità del Diritto, serie coordinata da Giuseppe Cassano, Maggioli editore, luglio 2012, pp. 1 -322;
    “Guida in stato di ebbrezza” di A. Ippoliti, CEDAM, 2013.



AltalexPedia, voce agg. al 29.07.2013


di Manuela Rinaldi


da altalex.com

 

Lunedì, 25 Novembre 2013
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