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MIX DI ALCOOL E STUPEFACENTI

di Michele Leoni*

 

 

 

 

Con la sentenza n. 3313 del 26.1.2012, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio che già aveva affermato qualche anno prima (sentenza n. 11367 del 31.3.2006), secondo il quale le fattispecie contravvenzionali previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada, che puniscono rispettivamente chi si pone alla guida in stato di alterazione causata dall’uso di alcool e chi si pone alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno ciascuna uno specifico e peculiare campo di applicazione, in quanto regolano specifiche e diverse situazioni, nelle quali assume importanza la diversa causa dell’alterazione psico-fisica del conducente, per cui ne consegue che, quando un soggetto si pone alla guida di un veicolo sotto l’influenza di entrambe le sostanze, non è ravvisabile un concorso formale di reati, trattandosi di azioni distinte e solo in parte coincidenti, la cui commissione dà invece luogo a concorso di reati, secondo le regole del cumulo materiale.

 

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da il Centauro n.170

 

 

 

 

 

Martedì, 26 Novembre 2013
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