Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Ricorso al Prefetto – Omesso raddoppio dell’importo della sanzione in caso di rigetto ex art. 204, comma 1, c.s. – Nullità dell’ordinanza-ingiunzione.
E’ nulla l’ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale sia stato respinto un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, qualora il Prefetto abbia omesso di raddoppiare l’importo della sanzione edittale come previsto dall’art. 204, comma 1, c.s.