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CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI
Tutto quello che c'è da sapere

Anche quest'anno e' arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono le incertezze normative relative alle ordinanze all'uso di catene da neve o pneumatici invernali .
Alla nostra email si susseguono le domande :
Quali catene da neve sono regolari ?
Quali pneumatici posso usare ?
Quanti pneumatici invernali sono obbligatori?
Cosa e' previsto per i veicoli a due ruote ?
Posso usare i pneumatici chiodati e come devono essere ?

In effetti, ad oggi, la normativa e' lacunosa e non e' agevole dare risposte certe su un argomento che si presta  a varie interpretazioni.
Noi, comunque, proviamo a fare un po' di chiarezza, sperando di essere in qualche modo utili.

 

 

ORDINANZE E SANZIONI

 

 

Con l'introduzione nella nostra normativa dell'art. 1 della Legge 120/2012 , si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente.
La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.
Per effetto della nuova previsione normativa ed ai sensi dell'Art. 6, comma 4° lettera "e", l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto.                                        
L'ordinanza deve essere resa nota con il segnale Fig. II 87 - Art. 122  Reg. Codice della Strada che obbliga a circolare, dal punto di installazione, con catene da neve o pneumatici invernali.    

 

 

CONTROLLI E PROVVEDIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE


 

In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato (sanzione amministrativa da Euro 84 a Euro 335) .
Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, C.d.S ( ordinare ai veicoli non muniti di mezzi antisdrucciolevoli di non proseguire la marcia )  e per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza dì neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico ( ordinare ai conducenti di abbandonare l'autostrada con la necessaria assistenza).

 

 

LE CATENE DA NEVE  


 

Il decreto del Ministero dei Trasporti del 10 maggio 2011, che ha sostituito il precedente  DM 13.3.2002, ha introdotto nuove regole per cio' che concerne le catene da neve.
La nuova norma si applica, secondo codice della strada, ai veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto passeggeri fino a otto posti più conducente), N1 (veicoli per trasporto merce con massa non superiore a 3,5 tonnellate), O1 (rimorchi con massa fino a 0,75 tonnellate) e O2 (rimorchi con massa oltre le 0,75 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate).
Secondo la nuova normativa, i dispositivi supplementari di aderenza devono essere costruiti a regola d'arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.
I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e di informazione dell'utilizzatore .
I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117   sono ammessi all'uso in Italia.
Il decreto specifica però che fino al 31 marzo del 2013 sarà ancora possibile commerciare e acquistare catene con marchio DM 13.3.2002. Questa norma, comunque, verrà definitivamente abrogata a partire dal 1 aprile 2013, quindi per allora sarà necessario aver esaurito tutte le scorte di catene risalenti alla precedente regolamentazione, dato che queste non potranno più essere vendute.

 

 

PNEUMATICI INVERNALI

 

 

Per essere considerati pneumatici invernali, le gomme devono necessariamente essere contraddistinte dalla marcatura M&S, MS, M-S, M+S. Solo pneumatici invernali MS ( mud e snow - fango e neve) possono essere considerati equivalenti alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare gli obblighi di legge.
I pneumatici invernali presentano anche un simbolo rappresentante un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, simbolo denominato "snowflake". Questo simbolo indica che la gomma è un pneumatico WINTER , segue la normativa richiesta dal mercato USA e non e' indispensabile per la regolarità in Italia del pneumatico.

QUALI SI POSSONO USARE


Con circolare n. 104 del 31 maggio 1995, concernente “pneumatici per equipaggiamento di autovetture e relativi rimorchi: riconoscimento delle marcature equivalenti”, sono state fornite, tra l’altro, indicazioni sull’equipaggiamento dei pneumatici per marcia su neve.
In particolare, nel riportare alcune esemplificazioni di ammissibilità, è stato ritenuto possibile l’equipaggiamento dei veicoli con pneumatici per marcia su neve per una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.
Tuttavia, la circostanza che alcuni costruttori di autoveicoli indicano in sede di omologazione, tra le varie misure alternative di pneumatici, conseguentemente annotate sulla carta di circolazione, alcune specifiche per marcia su neve, ha creato dubbi interpretativi sia in sede di controlli su strada che in occasione della revisione periodica.
Accade, ad esempio, che sulla carta di circolazione siano indicati i seguenti pneumatici in alternativa: 195/65 R 15 91 H – 205/55 R 16 91 V e 205/55 R16 91 H (M + S). Tale tipo di annotazione è spesso interpretata in maniera restrittiva, nel senso che sono ritenuti ammissibili, per marcia su neve, solamente le misure di pneumatici specificatamente indicate a tale scopo che, nell’esempio, corrisponderebbero a 205/55 R16 91H (M+S).
Tutto ciò premesso, confermando i contenuti della circolare sopra richiamata, si precisa che eventuali indicazioni specifiche di pneumatici di marcia su neve non escludono la possibilità di equipaggiare gli autoveicoli con tali tipi di pneumatici, contrassegnati dalla marcatura M + S (o, anche, MS, M-S, M&S) e con indice di velocità non inferiore a “Q”, corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla carta di circolazione.

CODICI DI VELOCITA'


Q: fino a 160 Km/h
R: fino a 170 Km/h
S: fino a 180 Km/h
T: fino a 190 Km/h
H: fino a 210 Km/h
V: fino a 240 Km/h
ZR: oltre i 240 Km/h



VEICOLI A QUATTRO RUOTE MOTRICI
La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici che, pertanto, dovranno essere equipaggiati con catene o pneumatici invernali.

 

 

I PNEUMATICI CHIODATI

 

 

La circolare ministeriale N° 58/71 del 22.10.1971, prevede quanto segue:

Caratteristiche dei pneumatici con chiodi:
- la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm;
- il numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li;
- uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre-15 marzo.

 

 

 

PNEUMATICI INVERNALI : SU DUE O QUATTRO RUOTE ?

 

 

La Convenzione internazionale sulla segnaletica stradale, conclusa a Vienna nel 1968, in relazione al segnale di cui all’articolo 122, comma 8, del regolamento, dispone che il segnale D,9 “Obbligo di catene” indica che “i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici”.
La nostra normativa, pero', non ha recepito questa prescrizione per cui, pur essendo ovvio e sensato che le catene devono essere montate sulle ruote motrici, non vi e' in tal senso alcun riferimento normativo diretto.
Analogamente, per quanto riguarda i pneumatici invernali che sono stati dichiarati equivalenti alla catene da neve,  il codice non prevede se questi debbano essere montati su uno o entrambi gli assi .
L'unica prescrizione esistente riguarda l'uguaglianza dei pneumatici montati su uno stesso asse (paragrafo 3.2.2. dell'allegato al DM  30 marzo 1994) che devono essere uguali per:

• Nome del fabbricante o marchio commerciale;
• Designazione dimensionale;
• Categoria di utilizzazione: – normale: pneumatico per uso normale su strada, – speciale: pneumatico per uso speciale, ad esempio per uso misto (su strada e fuoristrada) e per velocità limitata, – pneumatico da neve, – pneumatico di scorta provvisorio;
• Struttura (diagonale, cinturato incrociato, radiale);
• Categoria di velocità;
• Indice di capacità di carico;
• Sezione trasversale.

Tuttavia, cosi' come riportato dai vari siti specializzati, per motivi di sicurezza è indispensabile montare gli pneumatici invernali  su tutte le ruote. In caso contrario, sulla neve si potrebbero verificare pericolosi testa-coda per la scarsa aderenza del retrotreno (con le trazioni anteriori) mentre le trazioni posteriori non risponderebbero ai comandi dello sterzo. E anche sull'asciutto e sul bagnato il comportamento risulterebbe molto squilibrato.
Per quanto concerne i veicoli a quattro ruote motrici,al di là della normativa, le gomme su devono essere assolutamente dello stesso tipo , pena eventuali problemi ad alcune parti della trasmissione – albero o differenziale centrale, quest’ultimo essendo permanentemente inserito.

 

 

VEICOLI A DUE RUOTE

 

 

Molte ordinanze degli enti proprietari di strade che obbligano all'uso temporaneo di catene da neve o pneumatici invernali,  si riferiscono  genericamente ai "veicoli" , non tenendo conto, probabilmente, che con tale termine il Codice della Strada indica anche  motocicli, ciclomotori e biciclette .
E' un fatto che sul mercato non sono facilmente reperibili pneumatici invernali ne, tanto meno, catene da neve per i mezzi a due  ruote per cui , non limitandosi l'ordinanza ai soli  "autoveicoli" , ne consegue che i conducenti dei veicoli a due ruote non possono utilizzare i mezzi per un periodo considerevole,  anche in caso di strada asciutta e di condizioni meteorologiche di assoluta sicurezza per gli utenti.
Sul portale della FMI ( Federazione Motociclistica Italiana) si comunica che il Direttore del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, gia' lo scorso aprile,  ha risposto ad una lettera inviata dal Presidente , Paolo Sesti, precisando che la disposizione indicata (contenuta nell’articolo 6, comma 4, lettera e) del Codice della Strada, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, numero 120), “…debba essere interpretata nel senso che si applica ai veicoli per i quali è possibile disporre di pneumatici invernali ovvero è possibile montare le catene o altri mezzi antisdrucciolevoli consentiti”riguardo l’obbligo per i motocicli di adottare nel periodo invernale catene da neve o pneumatici “termici”, nei tratti di strada sottoposti a tale obbligo e nel periodo indicato da apposita segnaletica.
Nella stessa lettera di risposta ricevuta dalla FMI si comunicava che, sempre d’intesa con il Ministero dei Trasporti, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale avrebbe inviato una direttiva generale ufficiale  agli organi di polizia e agli enti proprietari delle strade.
A quanto risulta, pero', questa circolare ministeriale non e' mai stata trasmessa per cui, ad oggi, resta inalterata la situazione di incertezza, sia per i motociclisti che per le Forze dell'Ordine .



da Amici Polizia Stradale

 


 

Pneumatici invernali e catene. Un ripassino generale su leggi, ordinanze, sanzioni, utilizzo, suggerimenti tecnici. (ASAPS)

 

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>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve
(Importante direttiva su tutte le regole per l'uso delle gomme da neve e le catene)

(Prot. RU 1580, 16 gennaio 2013)

 

>Ministero dell'Interno
Catene in tessuto AutoSock - Esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza Ter, N. 06482/2013 REG. PROV. COLL. N. 08446/2012 REG.RIC.
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Venerdì, 05 Dicembre 2014
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