“ASSICURAZIONE” CHE ESCE DALLA PORTA... RIENTRA DALLA FINESTRA
DISCIPLINA
Come altri, ho già avuto modo di discutere, a più riprese e dalle diverse angolazioni del diritto e della pratica di polizia, di quanto è avvenuto dopo la pubblicazione del d.L. 179/2012 e, quindi, della sua conversione, nella coeva legge n. 221. In buona sostanza, come poi confermato dal competente dicastero degli interni, alla data di scadenza del contratto assicurativo, sebbene cessino i vincoli “tra le parti” (contraente e impresa di assicurazione), restano efficaci le clausole di garanzia contrattuale inerenti il risarcimento del danno provocato a seguito di sinistro stradale e dunque, sono fatte salve le condizioni stabilite dall’art. 193 del Nuovo Codice della Strada; con l’ulteriore conseguenza che il veicolo oggetto del precedente contratto assicurativo, ormai risolto, non è assoggettabile alle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, previste dallo stesso art. 193, da ultimo richiamato.
da il Centauro n. 170