Omissione di soccorso – Omessa prestazione di assistenza – Nozione.
Integra il reato di omissione di soccorso ex art. 593, secondo comma, c.p. la condotta di chi, testimone di un incidente automobilistico, pur avendo provveduto ad allertare prontamente la polizia e gli operatori sanitari, non si sia trattenuto in loco sino all’arrivo di altri che potessero assumersi la vigilanza e la cura dell’infortunato (poi deceduto). Nel concetto di «prestazione di assistenza» non può non rientrare, infatti, l’adozione delle cautele atte a limitare il danno riportato dalla persona offesa ed a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo.