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Omissione di soccorso – Omessa prestazione di assistenza – Nozione.

(Cass. Pen., Sez. V, 2 febbraio 2005, n. 3397)


Integra il reato di omissione di soccorso ex art. 593, secondo comma, c.p. la condotta di chi, testimone di un incidente automobilistico, pur avendo provveduto ad allertare prontamente la polizia e gli operatori sanitari, non si sia trattenuto in loco sino all’arrivo di altri che potessero assumersi la vigilanza e la cura dell’infortunato (poi deceduto). Nel concetto di «prestazione di assistenza» non può non rientrare, infatti, l’adozione delle cautele atte a limitare il danno riportato dalla persona offesa ed a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo.
 

Mercoledì, 02 Febbraio 2005
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