Le dichiarazioni della vittima di un incidente stradale devono essere avvalorate de relato
Con la sentenza n. 22648 del 27 maggio 2013 la quarta sezione penale della Cassazione ha ribaltato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza del reato di lesioni colpose a carico di un automobilista che non si era fermato al segnale di stop.
Ad avviso dei giudici di legittimità la dichiarazione della vittima del sinistro stradale su cui si basava l’accusa può avere valenza probatoria anche perché avvalorata ‘de relato’ dall’agente di polizia, ritenuto un teste qualificato; oltre che dal referto ospedaliero redatto lo stesso giorno del sinistro.
La sentenza di merito aveva tuttavia riconosciuto l’elemento oggettivo del reato escludendo quello soggettivo data la ritenuta irrilevanza probatoria della deposizione della parte offesa, in quanto non confortata da alcun dato esterno.
Invece, per piazza Cavour è rilevante che nelle dichiarazioni della vittima in sede di denuncia-querela e nella deposizione resa ci fosse la dichiarazione del teste qualificato, un agente di polizia locale.
«La deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, commi terzo e quarto del codice di procedura penale, che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (…)
Le regole dettate dall’art. 192 comma terzo c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone».
di Lucia Nacciarone
da www.diritto.it