SISTRI: tutto quello che avreste voluto sapere e che qualcuno ha osato chiedere
Sul sito del SISTRI sono state pubblicate le risposte ai dubbi più frequenti da parte degli operatori, sotto forma di parere della direzione generale del ministero dell’Ambiente. Peraltro questo elenco, già interessante, ha carattere aperto, nel senso che il ministero dell’Ambiente vuole allungarlo con altre risposte fornite a eventuali nuove domande degli operatori.
Passiamo rapidamente in rassegna quelle «da sapere assolutamente»:
a) durante il periodo di moratoria di 10 mesi del nuovo regime sanzionatorio, la copia della scheda SISTRI non sostituisce il formulario di trasporto;
b) i rifiuti non pericolosi sono fuori dal sistema SISTRI, ragion per cui tutte le imprese di trasporto che trasportano rifiuti speciali non pericolosi e che sono iscritte all’Albo gestori in categoria 4, non sono obbligate ad aderire al SISTRI;
c) il trasporto soggetto al SISTRI è esclusivamente quello che ha per oggetto i rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
d) anche gli operatori del trasporto intermodale, così come le altre fattispecie di trasporto navale, sono soggetti al SISTRI;
e) il vettore estero che effettua operazioni di cabotaggio in Italia segue le procedure e gli adempimenti del SISTRI.
Ovviamente i pareri della direzione ministeriale hanno un valore amministrativo, ma sicuramente saranno prese in considerazione laddove si andrà a regolamente ulteriormente la materia, tramite circolari o nuovi decreti.
da uominietrasporti.it
Alcuni sintetici e utili chiarimenti. (ASAPS)