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Calunnia e autocalunnia – Calunnia – Elemento oggettivo – Indicazione di generalità corrispondenti a persona realmente esistente – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie in tema di calunnia nei confronti dell’autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti.

(Cass. Pen. Sez. VI, 7 febbraio 2013, n. 6150)

Configura il delitto di calunnia l’indicazione, nel momento dell’acquisizione della notizia di reato e da parte del suo autore, delle generalità di altra persona effettivamente esistente, sempreché la reale identità fisica del reo non sia contestualmente ed insuperabilmente acquisita al procedimento attraverso altre modalità quali, ad esempio, rilievi dattiloscopici. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concorso in calunnia nei confronti dell’autore del reato di guida in stato di ebbrezza, privo di documenti, che aveva fornito ai verbalizzanti le generalità del fratello, sia del soggetto presente nell’auto che aveva confermato le false generalità).

 

Giovedì, 07 Febbraio 2013
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