Violazione della pubblica custodia di cose – Custodia di cose – Carta di circolazione ritirata dalla P.G. – Custodia da parte di funzionario della Motorizzazione civile – Consegna a nuovo proprietario del veicolo – Ipotesi di peculato – Esclusione – Configurabilità del reato di cui all’art. 351 c.p. – Sussistenza.
Integra il reato di violazione della pubblica custodia di cose, e non quello di peculato, la condotta del funzionario della Motorizzazione civile che, avendo la custodia di una carta di circolazione ritirata dalla P.G. per omesso aggiornamento del trasferimento di proprietà di un’autovettura, la consegni al nuovo proprietario del veicolo affinché provveda alla regolarizzazione delle annotazioni sul documento presso altro servizio del medesimo ufficio.