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Autotrasporto – Trasporto di cose fra paesi comunitari e extracomunitari – Trasporto di pacchi postali per conto di terzi con veicoli inferiori a 6 t. – Autorizzazione CEMT -  Obbligo – Sussistenza

(GdP di Portogruaro, Sentenza 17 maggio 2013, n. 179)

Il principio generale è che per effettuare qualsiasi autotrasporto di merci che interessi il territorio di uno Stato diverso da quello di immatricolazione del veicolo a motore è necessario che l’impresa che lo dispone sia in possesso di un apposito titolo autorizzativo internazionale, a meno che specifiche intese o accordi non prevedano la liberalizzazione di particolari tipi di trasporto. Per i paesi extracomunitari, il CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), ha fissato la regola generale che tutti i vettori «stabiliti» in Stati che non fanno parte dell’Unione Europea, a prescindere dalla portata del veicolo o dal fatto che trasportino merce in «conto proprio» o in «conto terzi», debbono essere muniti di un’autorizzazione valida per entrare in Italia, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e distribuita dal Ministero dei Trasporti dello Stato di immatricolazione del veicolo. La mancanza dell’autorizzazione fa rientrare il trasporto nella categoria del «trasporto abusivo». (G.d.P. di Portogruaro, 2 maggio 2013, n. ….) (Art. 46 l. 298/74)

 

> Leggi la sentenza

 

 



Lunedì, 09 Dicembre 2013
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