Falsità in atti – In certificati o autorizzazioni amministrative – Patente di guida – Copia fotostatica priva di pubblica autenticazione – Irrilevanza del fatto – Condizioni.
La copia fotostatica di una patente di guida, sulla quale venano apposti fototessera e generalità dell’intestatario, se priva di qualsiasi pubblica autenticazione di conformità all’atto originale, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale.