Applicazione delle sanzioni – Pagamento su misura ridotta – Violazione al codice della strada – Possibilità di contestazione delle spese del procedimento – Esclusione.
Il pagamento della sanzione amministrativa, irrogata per violazione a norme del codice della strada, in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 cod. strada, preclude al contravventore di sollevare successivamente in sede giurisdizionale qualsiasi contestazione circa la spettanza e la misura delle spese del procedimento sanzionatorio, nemmeno nel caso in cui abbia dichiarato di pagare con riserva di ripeterle.