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Giudice di Pace di Lecce
Divieto di sosta a tempo nelle zone di carico scarico merci: illegittimo il verbale che non specifica se l’automobilista ha esposto o meno il disco orario

Significativa decisione del Giudice di pace di Lecce, Avv. Anna Maria Cosi, in materia di sosta nelle aree destinate al carico / scarico merci.

 

Il Giudice di pace, con sentenza 20.11.13, ha annullato il verbale di accertamento con il quale la Polizia municipale di Lecce aveva contestato ad un automobilista, a distanza di alcune settimane dalla effettuazione del trasloco di casa, la violazione dell’art. 158 c. 2 lett. E, n. 6 del Codice della strada.

 

Nel verbale però i Vigili urbani si erano limitati a sostenere che l’automobilista “lasciava in sosta il veicolo indicato negli spazi riservati al carico scarico merci”.

 

Secondo il Giudice di pace, che ha accolto il ricorso dell’automobilista difeso dagli Avv.ti Alfredo Matranga e Francesca Giannelli, tale motivazione è “scarsa”, contiene solo un “generico riferimento alla norma violata” e soprattutto non consente “di individuare con esattezza le circostanze della violazione” in quanto “non indica se la ricorrente avesse superato il tempo assegnato o la sua auto fosse completamente priva di disco orario”.

 

Infatti, nel caso, il segnale di divieto di sosta posto in corrispondenza del parcheggio riportava la rappresentazione grafica di un omino intento al carico / scarico e del disco orario con l’indicazione “20 minuti” e quindi consentiva la sosta a tutti i veicoli, comprese le automobili, per procedere al carico / scarico per un tempo massimo di 20 minuti da documentare mediante disco orario.

 

L’automobilista che per dedicarsi al trasloco aveva occupato l’area di sosta esponendo il disco orario ha così finalmente ottenuto giustizia dopo che il Prefetto, cui era stato indirizzato un primo ricorso, aveva genericamente confermato il verbale.

 

da corrieresalentino.it

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 11 Dicembre 2013
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