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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Verbale di accertamento – Efficacia probatoria.

(Cass. Civ., Sez. II, 26 aprile 2005, n. 08675).

Poiché nel giudizio d’opposizione a sanzioni amministrative il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, essendo prive di efficacia probatoria solo le valutazioni del verbalizzante, l’accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142del codice della strada, atteso che il verbale fa fede fino a querela di falso dell’effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi d fornirsi in base alle concrete circostanze di fatto. (Nella specie è stata cassata la sentenza del giudice di pace che, nell’annullare la sentenza amministrativa irrogata a seguito di rilevazione dell’eccesso di velocità compiuta mediante strumentazione denominata Telelaser, non aveva svolto alcun accertamento né aveva in alcun modo argomentato sulla possibilità che in concreto l’apparecchiatura utilizzata presentasse difetti di funzionamento).  

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 26 Aprile 2005
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