Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi – Inottemperanza.
In tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189 comma sesto del codice della strada (punito solo a titolo di dolo) ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non necessario per contro essendo che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. (La Corte ha peraltro ritenuto, con il riferimento alla fattispecie, che non sussiste contraddizione tra l’accertamento della colpevolezza dell’agente in ordine al reato sopra menzionato, e il suo proscioglimento dal reato di cui al successivo comma settimo dell’art. 189, attesa la diversità di tale ultima previsione finalizzata a garantire la identificazione del soggetto agente).