Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Notificazione – Temine – Decorrenza – Identificabilità del trasgressore tramite misura al P.R.A. – Compimento delle formalità relative – Necessità – Onere della prova – A carico dell’opponente.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, come regolato dalla legge n. 689 del 1981, mentre spetta, ai sensi dell’art. 2697, all’amministrazione opposta dimostrare la fondatezza della sanzione comminata, spetta invece all’opponente provare le ragioni addotte a sostegno della propria opposizione; ne consegue che, qualora l’opponente deduca l’illegittimità della sanzione per mancata osservanza del termine di notifica di 150 giorni dalla data della commessa infrazione, poiché tale termine, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 1996, decorre, con riferimento all’ipotesi in cui l’effettivo trasgressore sia identificato successivamente, dalla possibilità della sua identificazione tramite visura al p.r.a., spetta all’opponente dimostrare la data in cui, per essere state espletate le relative formalità, era possibile la sua identificazione.