Legislazione europea
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2013
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2013
che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 ( 1 ) della Commissione, in particolare l’articolo 26, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede l’obbligo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza sull’etichetta delle carni di cui ai codici della nomenclatura combina ….
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