Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione.
L'amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge n. 980 del 20 novembre 1982, sicché i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall’articolo 29 del D.P.R. 29 marzo 1973 n: 156 e dagli articoli 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.29 maggio 1982 n. 655. La legge n. 890 del 1982, riserva infatti all'amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il D.L.vo .n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (articolo 4 comma quinto) al fornitore del servizio universale (e cioè all'Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Conseguentemente, la notificazione affidata all'agenzia privata concessionaria, a norma dell'articolo 29 del codice postale, ed eseguita dai dipendenti della stessa, si deve considerare giuridicamente inesistente e ad essa consegue l'effetto dell'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981.