Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Notificazione.

(Cass. Civ., Sez. I, 19 ottobre 2006, n. 22375)

L'amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, è tenuta ad os­servare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge n. 980 del 20 novembre 1982, sicché i relativi adempimenti non possono for­mare oggetto di concessione a privati, come prevista per ta­luni servizi postali dall’articolo 29 del D.P.R. 29 marzo 1973 n: 156 e dagli articoli 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.29 maggio 1982 n. 655. La legge n. 890 del 1982, riserva infatti all'amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il D.L.vo .n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (articolo 4 comma quinto) al fornitore del servizio universale (e cioè all'Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure ammi­nistrative e giudiziarie. Conseguentemente, la notificazione affidata all'agenzia privata concessionaria, a norma dell'articolo 29 del codice postale, ed eseguita dai dipendenti della stessa, si deve considerare giuridicamente inesistente e ad essa consegue l'effetto dell'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981.

 

Giovedì, 19 Dicembre 2013
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK