Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata.
La disciplina dettata dagli artt. 201 e 202 del codice della strada, che prevede, in mancanza della contestazione immediata della violazione, l’estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, si applica alle sole violazione previste dal codice della strada e non alle altre violazioni suscettibili di irrogazione di sanzioni (nel casso di specie, violazione della normativa regionale sulla caccia), in relazione alle quali si applica la disposizione generale dettata dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la quale è priva di effetto estintivo dell’obbligazione la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata nei termini di legge notifica del verbale di accertamento.