Decreto del ''fare'': giustizia, Equitalia e burocrazia. Torna la mediazione obbligatoria
Decreto Legge, testo coordinato 21 giugno 2013 n. 69
Novità in materia di giustizia civile, fondo di garanzia per le Pmi, crediti agevolati per aziende per l'acquisto di macchinari, nuova agenda digitale, modifica di Equitalia e Università.
Questi i principali provvedimenti contenuti nel decreto del fare approvato con decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194 (Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98).
La novità più importante riguarda la giustizia civile con il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense (leggi anche l'articolo La mediazione civile dopo il decreto fare di Enrica Maria Crimi).
Equitalia: se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Rateizzazione dei debiti tributari: fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili, con possibilità che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possano essere aumentate fino a un massimo di 120 rate mensili.
Fondo di garanzia delle Pmi - Per riattivare il circuito del credito, il decreto prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per consentire l’accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese. A questo scopo, in particolare, viene disposta la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che allargherà notevolmente la platea delle imprese che potranno utilizzare il Fondo ed è stato programmato un cospicuo rifinanziamento, in sede di Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.
5 miliardi per l’acquisto di nuovi macchinari - Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
I finanziamenti:
- saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate;
- avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.
Infrastrutture - Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017.
Al fine di contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito il provvedimento prevede inoltre:
- la concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici;
- la revisione del cosiddetto concordato in bianco. Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;
- nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione (leggi anche l'articolo Decreto ingiuntivo: cosa cambia dopo il decreto del fare di Alessandro Ferretti).
Pubblica amministrazione. Previsto per le imprese un indennizzo di 30 euro al giorno (inizialmente era stato pensato un indennizzo di 50 euro al giorno) fino ad un massimo di 2mila euro in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte.
(Altalex, 23 agosto 2013)
DECRETO DEL FARE (D.L. 69/2013)
Titolo I - Misure per la crescita economica (artt. 1-27)
Titolo II - Semplificazioni (artt. 28-61)
Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile (artt. 62-86)
Allegato
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086)
(GU n. 194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
TORNA LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA, MA NON PER I DANNI DA INCIDENTE STRADALE
La novità più importante riguarda la giustizia civile con il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense. (ASAPS)