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Corte di Cassazione 14/01/2014

Sms volgare: destinataria può querelare se utilizzatrice del cellulare non suo

(Cass. Pen., sez. V, 19 dicembre 2013, n. 51395)

E' legittima l'azione penale, nel caso di sms a contenuto volgare, se la destinataria è l'utilizzatrice del telefono cellulare, anche se non ne è proprietaria. E' quanto emerge dalla sentenza 19 dicembre 2013, n. 51395 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo inviare, tramite telefono cellulare, un sms a contenuto volgare, avente quale destinataria una donna diversa da quella che, effettivamente, era la proprietaria dell'utenza telefonica. Ad avviso del Giudice di pace, nella specie, era da escludere la procedibilità dell'azione penale, "non ritenendo legittimata alla proposizione dell'istanza punitiva la destinataria del messaggio, la quale non risultava titolare o contitolare dell'utenza telefonica, intestata alla madre".

 

I giudici di legittimità ribaltano completamente la prospettiva adottata dal Giudice di pace, il quale aveva optato per la non procedibilità penale, sostenendo che l’utilizzatrice del cellulare, figlia della proprietaria dell’utenza telefonica, non potesse agire contro l’uomo. Ciò che conta, invece, è che ella, proprio come utilizzatrice del cellulare, sia stata destinataria del messaggio, e quindi sia parte offesa.

 

Secondo gli ermellini "L'art. 120 c.p. attribuisce il diritto di querela alla persona offesa dal reato, ossia alla persona titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata, invece di prendere atto che la querelante, utilizzatrice del telefono al quale era stato inviato il messaggio, era la destinataria di quest'ultimo, ha valorizzato un profilo assolutamente irrilevante rispetto alla ratto della fattispecie, ossia la titolarità formale dell'utenza".

 

(Nota di Simone Marani)

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE

Sentenza 14 novembre - 19 dicembre 2013, n. 51395

 

(Presidente Lombardi - Relatore De Marzo)

 

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza del 02/07/2012 il Giudice di pace di Milazzo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.B. in relazione al delitto di ingiuria. Al B. è contestato di avere inviato ad una donna un sms del seguente tenore: "Ciao Porcona, ti faresti chiavare davanti e dietro come una cavalla? Un amico. Rispondi. Ciao". Il giudice ha concluso per l'improcedibilità dell'azione penale, non ritenendo legittimata alla proposizione dell'istanza punitiva la destinataria del messaggio, la quale non risultava titolare o contitolare dell'utenza telefonica, intestata alla madre.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore delta Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il quale lamenta vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione degli artt. 120 e 594 cod. pen., per avere il giudice di merito trascurato di considerare che la persona offesa dal reato contestato non si identifica nel titolare del diritto dell’utenza cellualare ma nel destinatario del messaggio ingiurioso.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato.



L'art. 120 cod. pen. attribuisce il diritto di querela alla persona offesa dal reato, ossia alla persona titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata, invece di prendere atto che la querelante, utilizzatrice del telefono al quale era stato inviato il messaggio, era la destinataria di quest'ultimo, ha valorizzato un profilo assolutamente irrilevante rispetto alla ratto della fattispecie, ossia la titolarità formale dell'utenza.



La sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio al Giudice di pace di Milazzo per nuovo giudizio.

 

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Milazzo.

 

 

da Altalex

 

 

 

 

 

 


Martedì, 14 Gennaio 2014
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