Omicidio colposo al conducente dell’ambulanza che non diede precedenza all’uscita dal parcheggio
Foto di repertorio dalla rete |
Il mezzo di soccorso con sirena e lampeggiante può violare le norme del codice della strada ma non le più elementari regole di prudenza, creando rischi per la circolazione
L’ambulanza esce sfrecciando dal parcheggio e travolge il veicolo proveniente in senso opposto: il conducente dell’autocarro sopraggiunto morirà all’ospedale, mentre la sirena e il lampeggiante accesi non salvano il guidatore dell’autolettiga dalla condanna per omicidio colposo. E in effetti chi siede al volante del mezzo di soccorso può ben violare il codice della strada, nel senso che non può essere multato, ma non può ignorare le più elementari norme di prudenza, creando pericoli per la circolazione e gli altri utenti. Lo precisa la sentenza 976/14, pubblicata il 13 gennaio dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Situazioni particolari
Niente da fare per il conducente dall’ambulanza: a confermare la condanna ex articolo 589 Cp pesano le violazioni degli articoli 145, comma 6, e 154 Cds, dal momento che l’autolettiga esce senza fermarsi dallo spazio privato costituito dall’area di sosta dei veicoli con la croce rossa e impegna la carreggiata dove sopraggiunge l’autocarro, con l’impatto fatale che risulta fatale al camionista. A incastrare l’imputato pesano le deposizioni dei testimoni e le conclusioni della perizia d’ufficio: il chi guida il mezzo d’emergenza deve comunque tenere conto delle particolari situazioni della strada o del traffico, anche se non risulta tenuto a osservare i divieti. Insomma: l’ambulanza, come la volante della polizia, può ben marciare sopra i limiti di velocità, ma deve comunque rallentare in prossimità dell’incrocio o in ogni caso assumere una guida più prudente. Irrilevante, infine, che non vi siano tracce di frenata da parte dell’autocarro travolto: il conducente non può aspettarsi che l’ambulanza s’immetta a tutta velocità in strada dallo sbocco privato, anche se gli alberi sul marciapiede non ostruiscono del tutto la visuale del mezzo che procede sulla carreggiata. Risultato: il reo paga anche le spese processuali.
Dario Ferrara
cassazione.net