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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Contenuto – Fattispecie in tema di mancata indicazione del numero cronologico di registrazione del verbale di accertamento.

(Cass. Civ., Sez. I, 6 ottobre 2004, n. 19979)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in caso di contestazione non immediata, al trasgressore o ai soggetti indicati nell’art. 196 c.s. deve essere notificato un verbale di contestazione che deve contenere le stesse indicazioni previste dall’art. 385, primo e secondo comma, reg. c.s. ed inoltre (art. 201 c.s.) le ragioni per cui non si è proceduto a contestazione immediata. Tale verbale, provenendo dall’ufficio o comando destinatario del verbale di accertamento, è sottoscritto da persona appartenente a tale ufficio o commando, ancorché diversa dalla persona fisica che ha accertato la violazione. Esso potrà consistere, come previsto dalla prima parte del terzo comma dell’art. 385 cit., in uno degli originali, o in copia autentica del verbale di accertamento redatto ai sensi del primo comma, ai quali sia allegata la verbalizzazione, ai sensi del secondo comma, degli elementi ivi mancanti: ovvero in un’autonoma verbalizzazione, conforme al modello previsto dall’art. 383, quarto  comma, reg. cit., ma contenente gli elementi  necessari per garantire la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa dell’interessato. In ogni caso, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione. (Nella fattispecie la mancata indicazione del numero cronologico di registrazione del verbale di accertamento non è stata ritenuta causa di nullità del verbale di contestazione e del provvedimento sanzionatorio).

Mercoledì, 06 Ottobre 2004
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