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Segnaletica stradale – Isola pedonale – Incrocio con strada a traffico veicolare – Obbligo di apporre segnale indicante l’unica direzione di marcia consentita – Configurabilità – Esclusione – Transito nell’isola pedonale di persona con bicicletta alla mano – Ininfluenza.

(Cass. Civ., Sez. I, 29 settembre 2004, n. 19547)

In tema di segnaletica nella disciplina della circolazione stradale, nel punto in cui un’isola pedonale sbocca su una strada a transito veicolare non v’è l’obbligo di apporre un segnale indicante il flusso del traffico nell’unica direzione consentita, posto che tale segnale non ha alcuna rilevanza nei confronti dei pedoni, avendola solo per i veicoli. Né la configurabilità di un obbligo di tal fatta può derivare dalla circostanza che in un’isola pedonale può anche transitare una persona con un velocipede alla mano che si immetterà successivamente nel flusso del traffico veicolare, e ciò in quanto i ciclisti con la bicicletta alla mano sono equiparati ai pedoni ai sensi dell’art. 182, quarto comma, del codice della strada, e devono pertanto usare la comune diligenza e la comune prudenza, verificando, prima di salire in bicicletta di procedere con tale mezzo lungo una strada transitata da veicoli, il senso di marcia di questi ultimi.

 

 

 

Mercoledì, 29 Settembre 2004
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