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Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Alcool-test mediante etilometro – Natura – Accertamento urgente ed irripetibile di polizia giudiziaria – Facoltà difensive – Deposito dell’atto nella segreteria del P.M. – mancanza – Conseguenze – Nullità – Esclusione.

(Cass. Pen. Sez. IV, 16 luglio 2004, n. 31333)

In tema di guida in stato di ebbrezza, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed è indifferibile ex art. 354, comma terzo, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però il diritto ad essere previamente avvisato. Ne consegue che, qualora non si provveda al tempestivo deposito di tale atto ex art. 366 c.p.p. nella segreteria del P.M., non può comunque configurarsi alcuna nullità.
 

 

 

Venerdì, 16 Luglio 2004
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