Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Strade – Tutela e manutenzione – Ripe dei fondi laterali – Obbligo dei proprietari – Sussistenza.

(Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13087)

In base all’art. 14 del codice stradale, l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad esse e circostanti, mentre, ai sensi del codice della strada, grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto insussistente alcuna responsabilità del comune proprietario della strada  per i danni subiti da un automezzo a causa di alcuni massi che, staccatisi dalla parte rocciosa sovrastante alla ripa che costeggiava la strada, lo avevano colpito).

Mercoledì, 14 Luglio 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK