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Assicurazione obbligatoria – garanzia assicurativa – Ciclomotore con due persone a bordo – Esclusione – responsabilità in caso di sinistro con danni al trasportato – Individuazione.

(Trib. Civ. di Foggia, sez. dist. di Cerignola, 7 luglio 2004, n. 163)

Poiché i ciclomotori non sono omologati per il trasporto di terzi, neppure le polizze assicurative possono coprire questo tipo di condotta contra legem. Ne consegue che un danno alla persona del trasportato è irrisarcibile dall’assicurazione del ciclomotore. In tal caso, infatti, il trasportato concorre con il conducente alla determinazione dell’evento dannoso: entrambi accettano un trasporto in violazione della legge ed entrambi ne sono responsabili. (Nella fattispecie i genitori del minore conducente hanno risarcito i 2/3 del danno avendo il proprio figlio condotto controsenso il ciclomotore).

 

 

 

Mercoledì, 07 Luglio 2004
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