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Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – C.D. trafficpatrol – Illegittimità.
Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Art. 354, comma primo, reg. c.d.s. – Omologazione di apparecchiature che non consentono la produzione e la conservazione di documentazione integrale dell’infrazione – Illegittimità.

(G.d.p. civ. di Sestri Ponente, 30 luglio 2004, n. 461)

In base al combinato disposto degli artt. 142, comma 6, c.d.s. e 234, comma 1, c.p.p., è illegittima la rilevazione dell’eccesso di velocità mediante Trafficolpol poiché tale apparecchio non registrando la totalità dell’evento, ma soltanto, in via effimera, la velocità del mezzo, ma garantisce la durevolezza della documentazione dell’infrazione.
E’ illegittimo l’art. 345, comma 1, reg. c.d.s., nella parte in cui la disposizione non prevede un chiaro richiamo ai criteri garantistici circa l’acquisizione dei mezzi di prova fissati dall’art.l 234, comma 1, c.c.p. consentendo l’omologazione di apparecchiature che non permettono la produzione e la conservazione di documentazione integrale dell’evento sanzionato. (Nella fattispecie l’eccesso di velocità era stato rilevato mediante autovelox c.d. Trafficpatrol).

 

 

 

Venerdì, 30 Luglio 2004
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