Segnaletica stradale: serve apposito provvedimento di regolamentazione della circolazione
In mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata osservanza da parte dell'Amministrazione locale delle disposizioni invocate per l'installazione dei segnali stradali (artt. 45 e 77 reg. att. esec. C.d.S.), non determina l'illegittimità del segnale, e l'omissione delle indicazioni formali dalle norme contemplate non esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio.
E’ il principio di diritto confermato dalla Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 15 novembre 2013, n. 25771, per la corretta installazione della segnaletica verticale da parte degli Enti proprietari delle strade.
Innanzitutto, l’art. 45, codice della strada, stabilisce il divieto di fabbricazione e di impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice della strada, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
La violazione di tale divieto prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 419 euro, nei confronti di “chiunque” la commetta: ciò significa che tale violazione può essere contestata anche nei confronti di enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, Comuni, Province, imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione di segnali stradali.
In materia di segnaletica stradale, l’articolo 77, regolamento di esecuzione del c.d.s. prescrive che:
· I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
· Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non puo' superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Quindi, a norma di legge, la mancanza di uno degli elementi indicati nell’articolo 77, regolamento, determina la violazione dell’articolo 45, codice della strada, con l’obbligo di applicazione della relativa sanzione.
Ma si deve segnalare che, per costante orientamento della Corte di Cassazione, evidenziato già, a partire dalla decisione n. 7888 del 1995, anche nel vigore del precedente codice della strada, l'obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale stradale deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l'ha imposta, sebbene su tale legittimità non incida l’eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell'articolo 77, regolamento di esecuzione.
La citata norma regolamentare impone, infatti, che sia indicato sul retro del segnale l’ente o l’amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione e il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero alla ditta stessa, nonché - per i segnali di prescrizione - gli estremi dell'ordinanza di apposizione (v. Cass. 31 luglio 2007 n. 16884).
L’articolo 5, codice della strada, infatti, rubricato “Regolamentazione della circolazione in generale”, prescrive, al comma 3, che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”.
E si rammenta che, cosi come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa ormai consolidata (cfr. Tar Veneto, 3 aprile 2013, n. 494), spetta al dirigente comunale il potere di emanare provvedimenti diretti a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del codice della strada, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati. Tale combinato disposto deve essere, infatti, letto in coordinamento con il T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad adottare tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Devono, quindi, ritenersi ricompresi nell’ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli artt. 6 e 7 del codice della strada attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del t.u.e.l. (Cass. civ., sez. II, 9.6.2010, n. 13885).
Il precetto da rispettare, infatti, è quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circolazione: il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l’avvenuta emanazione di quel provvedimento.
Non è quindi, sufficiente la mera esistenza del cartello stradale, ma occorre invece la prova, da parte dell’Amministrazione – Ente proprietaria della strada, che questo sia stato apposto legittimamente, e cioè in base ad un legittimo provvedimento dell'organo competente a disciplinare, in quella zona, la circolazione.
da diritto24.ilsole24ore.com