Giudice di pace – Procedimento – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Reato di guida in stato di ebbrezza – Condotta riparatoria – Sottoposizione ad un trattamento socio-terapeutico – Estinzione del reato ex art. 35 D.L.vo n. 274/2000 – Esclusione.
Nel procedimento davanti al giudice di pace il meccanismo di estinzione dlel’illecito previsto dall’art. 35 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 non è applicabile nei confronti dei reati di pericolo per i quali le condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa (nel caso di specie, il giudice di pace aveva dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in presenza di una condotta riparatoria consistita nella volontaria sottoposizione dell’imputato ad un trattamento socio-riabilitativo di disintossicazione)