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Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Ciclomotore con due persone a bordo – Esclusione – Responsabilità in caso di sinistro con danni al trasportato – Individuazione.

(Trib. Civ. di Foggia, sez. II, 30 giugno 2003, n. 1728)

Posto che un ciclomotore per sua natura non è abilitato al trasporto di passeggeri terzi, la condotta contra legem del trasportato danneggiato, consistita nel sedersi accanto al conducente in violazione delle caratteristiche del mezzo, fuoriesce dall’oggetto assicurativo coperto dalla polizza del mezzo. Pertanto, trasportato e conducente sono egualmente responsabili nella determinazione dell’evento dannoso, il primo per aver sollecitato il trasporto in violazione della legge, il secondo per averglielo consentito.
 

 

 

Venerdì, 30 Giugno 2006
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