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Trattiene somme dell'assicurazione e non paga l'avvocato: non è reato

(Tribunale Salerno, Ufficio GIP, ordinanza 10.12.2013)

Non risponde di appropriazione indebita l'assicurato che trattenga la somma liquidata in proprio favore dalla compagnia assicuratrice, a titolo di rifusione delle spese legali, e che rifiuti di consegnarle al proprio avvocato.

 

E' quanto emerge dall'ordinanza 10 dicembre 2013 emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno.

 

Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la Suprema Corte (Cass., sez. II, 25 maggio 2011, n. 25344) ha statuito, in caso analogo, che “non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria. Ciò in quanto le spese legali sono liquidate in sentenza in favore della parte vincitrice e non del professionista che l’assiste, il quale può farsi pagare direttamente dal cliente in virtù del rapporto di mandato che li lega, ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza”.

Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di merito più recente (cfr. Corte di Appello di Catanzaro 4 aprile 2012), secondo la quale “Non ricorre il reato di appropriazione indebita quando il cliente si appropria di somme pagategli dall’assicurazione a titolo di ristoro del danno e di copertura delle spese legali, appartenendo il denaro all'assicurato che può attribuirgli qualunque destinazione in quanto non vi è presente alcun vincolo di destinazione, pur rimanendo lo stesso obbligato verso il suo legale di fiducia, senza che quest'ultimo abbia titolo per vantare una legittima pretesa su tale somma.”

 

Tale recente impostazione, che vede concorde anche il GIP di Salerno, supera l’orientamento previgente, (sostenuto da Trib. La Spezia, 13 ottobre 2011, n. 970) per cui “in tema di appropriazione indebita, integra la fattispecie contestata la condotta di colui il quale, cliente di uno studio legale, trattiene indebitamente una somma di denaro che sia pacificamente spettante quale compenso professionale al difensore e della quale egli si sia trovato in possesso in quanto liquidatagli unitamente alle somme a lui destinate, alla luce anche della costante giurisprudenza formatasi sul caso opposto, relativa cioè alle somme trattenute dal difensore in danno del cliente” (si fa riferimento a Cass. pen., Sez. II, 18 giugno 2009, n. 41663, secondo la quale “Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente”). Infatti, a seguito del sinistro, sorge un unico rapporto giuridico tra il soggetto danneggiato ed il danneggiante, quest'ultimo surrogato dall'assicurazione, ai sensi degli artt. 1882 c.c. e ss., mentre il rapporto tra danneggiato ed il proprio legale segue una separata vicenda liquidatoria, indipendentemente da quanto liquidato dall’assicurazione.

 

Di conseguenza, l'eventuale dicitura "“di cui per spese di patrocinio” enunciata nella nota dell'impresa assicuratrice, di fianco alla indicazione “euro 800,00” quale quota parte dell’indennizzo liquidato in favore del danneggiato, non può ritenersi idoneo, di per sé, ad implicare la costituzione di un vincolo di destinazione sulla somma in questione.

 

Tribunale di Salerno

Ufficio del GIP

Ordinanza 10 dicembre 2013

 

Proc. n. 12325/08/21 rgnr n. 2722/09 - R. G.i.p.

 

 

 

Tribunale di Salerno

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

 

 

 

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE (art. 408, 409, 410 c.p.p.)

 

 

Il Giudice dr Massimiliano De Simone,

visti gli atti del procedimento emarginato, iscritto a carico di K. M. per il reato di cui all’art. 646 c.p.;

esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e pervenuta in data 13.3.2013;

letta l’opposizione presentata nell’interesse della persona offesa;

sentite le parti all’udienza camerale del 2.12.2013;

sciogliendo la riserva di cui alla citata udienza;

 

OSSERVA

 

La richiesta di archiviazione deve essere accolta.

 

Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la Suprema Corte (Cass., sez. II, 25 maggio 2011, n. 25344) ha statuito, in caso analogo, che “non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria. Ciò in quanto le spese legali sono liquidate in sentenza in favore della parte vincitrice e non del professionista che l’assiste, il quale può farsi pagare direttamente dal cliente in virtù del rapporto di mandato che li lega, ed indipendentemente dalla liquidazione che il giudice effettua in sentenza…”.

 

Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di merito più recente (cfr. Corte di Appello di Catanzaro 04/04/2012, in Giurisprudenza di Merito 2013, 6, 1391: “Non ricorre il reato di appropriazione indebita quando il cliente si appropria di somme pagategli dall’assicurazione a titolo di ristoro del danno e di copertura delle spese legali, appartenendo il denaro all'assicurato che può attribuirgli qualunque destinazione in quanto non vi è presente alcun vincolo di destinazione, pur rimanendo lo stesso obbligato verso il suo legale di fiducia, senza che quest'ultimo abbia titolo per vantare una legittima pretesa su tale somma.”), superando l’orientamento previgente, (Trib. La Spezia 13 ottobre 2011, n. 970, in DeJure Giuffrè) per cui “in tema di appropriazione indebita, integra la fattispecie contestata la condotta di colui il quale, cliente di uno studio legale, trattiene indebitamente una somma di denaro che sia pacificamente spettante quale compenso professionale al difensore e della quale egli si sia trovato in possesso in quanto liquidatagli unitamente alle somme a lui destinate; ciò alla luce anche della costante giurisprudenza formatasi sul caso opposto, relativa cioè alle somme trattenute dal difensore in danno del cliente” (la giurisprudenza in questione è Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41663 del 18/06/2009, Vitalone: “Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente”; idem Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1410 del 19/11/1998 , Rosiello).

 

Orbene, il giudicante ritiene di dover condividere l’orientamento più recente, peraltro avallato dalla giurisprudenza di legittimità parimenti più recente, e ciò in quanto, venendo al caso di specie, la dicitura “di cui per spese di patrocinio” enunciata nella nota della Milano Assicurazioni del 16.5.2012 di fianco alla indicazione “euro 800,00” quale quota parte dell’indennizzo liquidato in favore della K., non può ritenersi idoneo, di per sé, ad implicare la costituzione di un vincolo di destinazione sulla somma in questione.

 

Difatti, a seguito del fatto illecito, costituito dal sinistro, sorge, di regola e ai sensi degli artt. 2043 ss. c.c., un rapporto obbligatorio che vede ex latere debitoris il danneggiante, surrogato dall’ente assicurativo ai sensi degli artt. 1882 ss. c.c., e, sotto il profilo attivo, il danneggiato. La compagnia, pertanto, non può che liquidare l’indennizzo – sostitutivo del risarcimento - in favore della sola vittima del sinistro, allo scopo di ristorare esclusivamente il danno da costui subito, oltre, secondo prassi, agli oneri accessori direttamente derivanti dal sinistro (quali le spese di CTP e difesa).

 

In tale fattispecie non si instaura un rapporto giuridico fra compagnia e professionista - trattandosi, peraltro, di vicenda stragiudiziale in cui non vi è obbligo di difesa tecnica - e non può giustificarsi in alcun modo la liquidazione, in favore di quest’ultimo, di una posta separata di indennizzo, che, a questo punto, verrebbe consegnata al danneggiato conferendo a quest’ultimo la qualità di mandatario all’incasso.

 

Il separato rapporto fra cliente e difensore, invece, segue una separata vicenda liquidatoria, indipendentemente da quanto liquidato dall’assicurazione.

 

In conclusione, il fatto-reato deve ritenersi insussistente per carenza dell’elemento oggettivo, ovvero l’altruità della cosa.

 

P.Q.M.

 

visti gli artt. 408, 409 e 410 c.p.p.,

 

DISPONE

 

l’archiviazione del procedimento meglio indicato in epigrafe ed

 

ORDINA

 

la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

 

Salerno, 10.12.2013.

 

 

Il Cancelliere

 

 

Il G.I.P.

(dr Massimiliano De Simone)

 

 

da Altalex

 

 

 

Giovedì, 23 Gennaio 2014
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