Responsabilità da sinistri stradali – Caso fortuito – Malore improvviso del conducente – Esclusione – Colpo di sonno – Sussistenza.
In tema di omicidio colposo dovuto a perdita di controllo della guida di un autoveicolo, qualora venga addotta dall’imputato, a spiegazione del fatto, la tesi difensiva del malore improvviso – da intendersi come riconducibile non al caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., ma all’infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto ex art. 88 stesso codice – rettamente la tesi suddetta viene disattesa dal giudice di merito in assenza di elementi che valgano a renderla concretamente plausibile (in particolare con riguardo all’età – particolarmente giovane nella fattispecie – ed alle condizioni fisio-psichiche dell’imputato ed in presenza, per converso, di elementi a sostegno dell’ipotesi che la perdita di controllo sia stata, invece, dovuta all’intervento di altro, non imprevedibile, fattore quale (nella specie) un improvviso colpo di sonno causato dall’aver dormito poco ed essersi svegliato anzitempo, condizione questa, che avrebbe dovuto indurre il conducente a non porsi alla guida del veicolo ovvero a non proseguire la marcia se non dopo essersi adeguatamente riposato.