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Limiti alla circolazione – Ordinanza ex art. 5 c.s. – Provvedimento limitativo della circolazione – Predisposizione di apposita segnaletica per il pubblico – Necessità – Finalità di contrasto della prostituzione – Irrilevanza.

(Corte di Cassazione, Sez. I, 7 ottobre 2004, n. 19995)

L’ordinanza sindacale che, emanata ex art. 5 c.s., impartisca prescrizioni volte ad evitare “turbativa alla circolazione stradale mediante fermata o arresto anche temporaneo del veicolo”, tenuto conto dell’afflusso in alcune zone della città di conducenti di veicoli richiamati dalla presenza di prostitute, deve essere resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali, a nulla rilevando che la reale finalità sottesa all’emissione del provvedimento sia propriamente quella di creare difficoltà all’esercizio del meretricio.
 

Giovedì, 07 Ottobre 2004
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