Distanza di sicurezza – Art. 149, comma 1, c.s. – Finalità – Arresto tempestivo del veicolo e prevenzione di collisioni tra veicoli
In tema di responsabilità colposa per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali, deve escludersi che l’obbligo di osservanza della distanza di sicurezza tra veicoli in marcia, previsto dall’art. 149, comma 1, c.s., sia finalizzato unicamente a prevenire collisioni tra i veicoli stessi, dovendosi invece ritenere che la ratio della norma, quale rilevata dalla sua dichiarata finalità sia anzitutto che venga “garantito in ogni caso l’arresto tempestivo” del veicolo, ed inoltre quella di far sì che ogni conducente mantenga, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza sufficiente ad evitare qualsiasi ostacolo o pericolo che, direttamente o indirettamente, sia ricollegabile alla circolazione del medesimo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del conducente di un veicolo che, a cagione della ritenuta inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 149 c.s., aveva investito con conseguenze mortali un ciclista caduto a terra a cagione dell’urto con il veicolo che precedeva quello dell’imputato.