Assicurazioni, stretta sui "furbetti"
“Viene finalmente affrontato concretamente e in maniera costruttiva il tema della lotta alle frodi e della difesa della legalità in un ambito afflitto da comportamenti speculativi e criminali che danneggiano fortemente i consumatori”, con queste parole il presidente del Forum Ania-Consumatori, Silvano Adriani, ha accolto in modo positivo il decreto legge n.145/2013 facente parte del pacchetto “Destinazione Italia” del governo Letta ed entrato in vigore dal 24 dicembre 2013. “Da anni – ricorda Andriani – la lotta alle frodi è oggetto di specifiche proposte comuni da parte di assicuratori e consumatori, che in tale ambito hanno elaborato e più volte proposto pubblicamente un concreto ventaglio di soluzioni volte al contenimento dei costi e dei prezzi dell’assicurazione auto”, in pratica, abbattendo le truffe alle assicurazioni si possono ottenere premi ribassati per i consumatori.
“Assicuratori e consumatori condividono che le frodi siano una delle cause principali dell’elevato livello dei costi del sistema r.c. auto, con ricadute pesanti sulla spesa sostenuta da milioni di cittadini per assolvere all’obbligo assicurativo. Si tratta di uno spreco abnorme di risorse che vengono distolte dal sistema e devolute in favore di chi specula e, in misura rilevante in alcune aree del Paese, in favore della criminalità organizzata”, conclude il presidente.
Tra le novità mirate ad abbattere il numero di frodi presenti nel testo di legge, ci sono i commi riguardanti il danno biologico, che dovrà essere provato presentando idonea documentazione, e l’utilizzo di testimoni, troppo spesso chiamati in causa nelle frodi assicurative per raccontare una versione di comodo ed ottenere risarcimenti da spartire. Dal testo di legge, articolo 8, comma 3-bis: “L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.
Quindi, se i testimoni presenti vengono identificati subito sono ammessi, altrimenti bisognerà dimostrare che erano effettivamente presenti durante il sinistro, come spiega la legge ”3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione”.
Finita anche la “carriera” dei “testimoni di professione”: “3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare”. (s.b.)
da repubblica.it/motori
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