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Perde il controllo perché distratto dal navigatore: niente revisione della patente

Il Codice della strada stabilisce che può essere disposta la revisione della patente, in caso di grave incidente, qualora sorgano dubbi sui requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica del guidatore. E' giusto in caso di semplice distrazione?

da automoto.it


Il Codice della strada, all’articolo 128 comma 1, stabilisce che può essere disposta la revisione della patente qualora sorgano dubbi sulla persistenza, in capo ad un conducente, dei requisiti fisici e psichici o sull’idoneità tecnica. Questa ipotesi ricorre, ad esempio, in caso di grave incidente. Ma nell’ipotesi di un incidente causato da una semplice distrazione, è giusto sottoporre il guidatore alla revisione della patente? È il caso accaduto in Liguria, di cui raccontiamo brevemente la dinamica e l’esito della causa che l’interessato ha intentato contro la Motorizzazione civile che gli aveva ordinato di sottoporsi a revisione.


Secondo il TAR della Liguria - sentenza 24 gennaio 2014 n. 144- è illegittimo il provvedimento di revisione della patente di guida che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che l’interessato ha provocato un incidente stradale mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, causato dal fatto che, a seguito di una momentanea distrazione per impostare il navigatore di bordo, ha perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata, danneggiando sia l’autovettura che le pertinenze stradali; infatti, al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell’idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all’adozione del provvedimento.


Se si provoca un incendente a causa di una distrazione da navigatore è illegittimo un provvedimento di revisione della patente. Lo ha stabilito una sentenza del TAR

 

Il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente. Ha osservato la sentenza in rassegna che nella specie, le circostanze in cui si è svolto l’incidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità, ma non rendono inevitabile una siffatta conclusione che, pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione, certo non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato.


 

 

 

La sentenza


Fatto


Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 4 marzo 2013 e depositato il successivo 6 marzo, l’esponente impugna il provvedimento di revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità, adottato dall’Ufficio della motorizzazione civile di Savona in data 13 dicembre 2012 e successivamente notificato all’interessata. Tale provvedimento richiama la comunicazione della polizia stradale di Imperia in data 24 ottobre 2012, dalla quale risulta che la ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro verificatosi il precedente 14 agosto: mentre percorreva un tratto rettilineo dell’autostrada A10, essa aveva perso il controllo della propria autovettura e urtato violentemente i guard-rail posti su entrambi i lati della carreggiata. Nel rapporto della polizia stradale, si dà atto che l’incidente, nel quale non risultavano coinvolte altre autovetture, era stato conseguenza di una distrazione provocata dalle manovre attuate per impostare il navigatore di bordo.


Il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione: "Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida". La ricorrente denuncia i vizi di incompetenza territoriale, di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e di insufficienza della motivazione. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento. Con ordinanza n. 148 del 11 aprile 2013, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata l’udienza per la discussione di merito. Le parti costituite hanno depositato memorie difensive e, nel caso della ricorrente, anche una memoria di replica. Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 11 dicembre 2013 e ritenuto in decisione.

 

Diritto

 

Come riferito in premessa, l’ufficio periferico della motorizzazione civile si è determinato ad adottare tale misura in conseguenza di un incidente stradale provocato alcuni mesi prima dalla ricorrente la quale, mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, aveva perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata. Non erano state coinvolte nel sinistro altre autovetture né erano stati provocati danni alle persone, ma solo alle cose. E’ altresì incontestata la causa dell’incidente, provocato da una momentanea distrazione della conducente impegnata nell’impostazione del navigatore di bordo.

 

 

Nel caso preso in considerazione dal TAR occorre precisare che l'incidente innescato dalla distrazione al navigatore non ha causato danni a persone e non ha coinvolto altri veicoli

 

Occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente (cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1658 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 marzo 2011, n. 457).

 

Nel caso in esame, è richiamata ob relationem, quale presupposto legittimante l’impugnato provvedimento, la comunicazione della polizia stradale di Imperia del 24 agosto 2012, nel quale la proposta di revisione della patente di guida si fonda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro (cagionato, si ribadisce, da momentanea distrazione), sul potenziale pericolo creato alla circolazione stradale e sui danni provocati al veicolo della conducente e alle pertinenze stradali (guard-rail). La motivazione dell’atto si esaurisce nel richiamo di tale comunicazione e nella mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida ("il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida"). Tali elementi sono insufficienti ad ottemperare l’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione procedente.

 

La revisione della patente di guida ex art. 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa l’idoneità alla guida dell’interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell’atto, particolarmente di coloro che, come l’odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l’autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro. Ne deriva che i dubbi sottesi all’adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto. Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell’idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all’adozione del provvedimento.


In definitiva, le circostanze in cui si è svolto l’incidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità, ma non rendono inevitabile una siffatta conclusione che, pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione, certo non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato. Sulla base di tali precisazioni, appare fondata la censura concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che, pertanto, si appalesa meritevole di annullamento. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

 

Per questi motivi

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

 

Alessandro Casale, Comandante polizia locale comune capoluogo di provincia - Presidente di Unico, Unione dei Comandanti della polizia locale

 

 

 

da automoto.it

 


 

 

Qualche perplessità rimane. (ASAPS)

 

 

 

 

 

 

Giovedì, 30 Gennaio 2014
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