Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Divieto di sosta – Indicazione nel verbale della sola impossibilità materiale della contestazione immediata e non anche dell’assenza del trasgressore – Legittimità.
Sosta – Fermata e parcheggio – Sosta vietata – deroga in favore dei titolari del contrassegno invalidi – Esposizione del contrassegno – Necessità
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l’impossibilità materiale della contestazione immediata, dichiarata nel verbale di accertamento della violazione del divieto di sosta, non può non essere collegata alla natura dell’infrazione, e cioè alla sosta dell’auto al momento dell’accertamento dell’infrazione e, quindi, la ricorrenza dell’ipotesi di materiale impossibilità della contestazione prevista dall’art. 384, lett. f), reg. c.s.; ne consegue che è legittimo il verbale contenente la sola dichiarazione dell’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza l’espresso riferimento all’assenza del trasgressore. (Nuovo c.s., art. 7; nuovo c.s., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384)
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada per sosta in luogo vietato, il diritto a sostare in deroga ai divieti, previsto in favore dei detentori del “contrassegno invalidi” (rilasciato dai comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte) presuppone la esposizione (non la mera titolarità) del contrassegno stesso, essendo proprio il contrassegno – il quale ha carattere personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo – che denota la destinazione del veicolo al servizio del disabile.